CITTADINANZA - Concessione della cittadinanza italiana – Discrezionalità dell’Amministrazione

Nel giudizio ampiamente discrezionale che l’Amministrazione svolge ai fini della concessione della cittadinanza italiana, rientra anche l’accertamento della sufficienza del reddito, in quanto lo straniero, mirando ad ottenere l’inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, verrebbe ad essere assoggettato, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali. Nel silenzio della legge che disciplina le modalità di rilascio della cittadinanza italiana in merito, risulta legittima la scelta dell’Amministrazione di fissare ex ante dei parametri minimi indefettibili di reddito, facendo a monte una valutazione circa la loro congruità tale da garantirne l’autosufficienza economica, prendendo a parametro di riferimento l’ammontare prescritto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria dall’art. 3 del d.l. 25 novembre 1989, n. 382, convertito in legge 25 gennaio 1990, n. 8, confermato dall’art. 2, comma 15, legge 28 dicembre 1995, n. 549. Si tratta, infatti, di un indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere in modo idoneo e continuativo sé e la famiglia, senza gravare negativamente sulla comunità nazionale.

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