STATO CIVILE - IL CASO – Divorzio ai sensi art. 12 – Dichiarazioni da inserire nell’atto su richiesta delle parti – Limiti

Dovendo procedere ad un divorzio davanti all’USC ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 132/2014, convertito nella legge 162/2014, siamo stati richiesti di inserire nell’accordo le seguenti clausole: 1 – previsione di un assegno divorzile mensile di € 1.000,00 (mille), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat; 2 – assegnazione e il godimento in favore di … della casa familiare, di proprietà comune, posta in…
Si chiede, in merito al primo punto, se è possibile inserire nell’accordo la parte che si riferisce alla rivalutabilità annuale secondo gli indici Istat; chi dovrebbe occuparsi di tale rivalutazione? Dovremmo prevedere di verbalizzare l’accordo con la nuova somma tutti gli anni?
In merito al secondo punto si chiede se tale clausola sia inseribile così per come ci viene proposta.
Si rende noto che tali richieste ci pervengono da un giurista che si occupa di diritto di famiglia e che ha tenuto a specificare che l’art. 12, comma 3 della citata legge, prevede la possibilità di inserire nell’accordo delle condizioni concordate, con esclusione soltanto di “patti di trasferimento patrimoniale” e che nessuna delle due predette clausole contiene patti di trasferimento patrimoniale, ed in particolare quella relativa alla casa familiare costituisce soltanto un diritto personale di godimento e non trasferisce la proprietà dell’immobile.

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