Non è sufficiente, al fine di dimostrare l’oggettiva impossibilità di consentire il diritto di accesso e quindi di sottrarsi agli obblighi tipicamente incombenti sull’Amministrazione in base alla normativa primaria in tema di accesso, la mera e indimostrata affermazione in ordine all’indisponibilità degli atti, spettando all’Amministrazione destinataria dell’istanza di accesso l’indicazione, sotto la propria responsabilità, degli atti inesistenti o indisponibili che non è in grado di esibire, con l’obbligo di dare dettagliato conto delle modalità di conservazione degli atti invocati in visione, delle ragioni concrete di tale impossibilità e delle ricerche in concreto compiute (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 11 ottobre 2019, n. 2131).
> T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 6 settembre 2022, n. 11507
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