CITTADINI STRANIERI - Aumentano i posti nel Sistema di Accoglienza e Integrazione gestito dagli Enti Locali

E' quanto prevede la conversione in legge del decreto “Aiuti Bis” (DL 115/2022)

Aumentano i posti nel Sistema di Accoglienza e Integrazione gestito dagli Enti Locali per chi fugge dalla guerra in Ucraina e dall’Afghanistan. È quanto prevede la conversione in legge del decreto “Aiuti Bis” (DL 115/2022). In particolare, sono previsti fino a 8 mila posti aggiuntivi nel SAI, “a partire da quelli già resi disponibili dai Comuni e non ancora finanziati”.

Il Ministero dell’Interno, per coprire l’incremento, può contare su un contributo di 50,5 milioni di euro. L’incremento servirà “prioritariamente per soddisfare le eccezionali esigenze di accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina e dall’Afghanistan”.

DL 9/8/2022 n. 115
Art. 26 – Modifica e ottimizzazione delle misure di accoglienza di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

1. All’articolo 44 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «15.000 unita’» sono sostituite dalle seguenti: «7.000 unita’»;
2) dopo la lettera c) e’ aggiunta la seguente: «c-bis) corrispondere al Ministero dell’interno un contributo di euro 50.500.000,00 finalizzato all’attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, a partire da quelli gia’ resi disponibili dai Comuni e non ancora finanziati, ad integrazione di quanto previsto dell’articolo 5-quater, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.»;
b) dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente: «3-bis. L’incremento della disponibilita’ di posti per l’accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) derivante dall’attuazione dell’articolo 5-quater del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, come integrato ai sensi del presente articolo, e’ reso disponibile prioritariamente per soddisfare le eccezionali esigenze di accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina e dall’Afghanistan di cui all’articolo 7 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205.».

 

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