Cittadinanza italiana: il TAR ribadisce l’obbligo di residenza legale ininterrotta

Sintesi della sentenza del TAR Lazio, Roma (Sez. V Bis), 25 ottobre 2024, n. 18691

26 Marzo 2025
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La sentenza in esame è stata pronunciata dal TAR Lazio, Roma, Sezione V Bis, in data 25 ottobre 2024, con il numero 18691. Il ricorso è stato presentato da un cittadino straniero contro il Ministero dell’Interno, impugnando il decreto ministeriale del 13 luglio 2022 con cui era stata respinta la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. La decisione ministeriale si fondava sulla mancanza del requisito della residenza legale decennale continuativa nel territorio italiano.

Giurisdizione, residenza e diritti: le principali questioni giuridiche sulla cittadinanza

Cognizione del giudice competente: viene ribadito che le controversie relative all’iscrizione e cancellazione dai registri anagrafici rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di posizioni di diritto soggettivo.
Requisito della residenza legale decennale: la Corte chiarisce che tale requisito deve essere posseduto ininterrottamente alla data di presentazione della domanda e sino al giuramento.
Obblighi della Pubblica Amministrazione: viene analizzato l’obbligo della P.A. di fornire un’adeguata motivazione nel diniego di cittadinanza e il rispetto del principio di buona amministrazione.
Impatto del diniego sulla famiglia: il ricorrente solleva la questione dell’interesse del minore, ai sensi della Convenzione di New York e della Carta di Nizza, sostenendo che il diniego arrechi un danno alla figlia minorenne.

Cittadinanza e residenza: il TAR conferma l’importanza della continuità anagrafica

Il TAR ha confermato la legittimità del provvedimento ministeriale, ritenendo che la continuità della residenza legale sia un requisito imprescindibile per la concessione della cittadinanza. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata, evidenziando che il mancato rispetto dell’iscrizione anagrafica ininterrotta tra il 23 gennaio 2013 e il 7 settembre 2014 ha determinato l’insussistenza del requisito richiesto dalla normativa vigente (art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 e art. 1, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 572/1993). La decisione si fonda sul principio che la residenza legale ultradecennale non si esaurisce nella mera presenza fisica sul territorio nazionale, ma richiede la regolarità formale e sostanziale della condizione anagrafica. Inoltre, il TAR ha evidenziato che l’Amministrazione ha rispettato gli obblighi procedurali previsti dalla legge n. 241/1990, comunicando i motivi ostativi e offrendo al ricorrente la possibilità di presentare osservazioni.

Dispositivo e decisione finale

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, confermando la legittimità del diniego ministeriale. Il mancato rispetto del requisito della residenza legale decennale ha configurato un elemento ostativo insuperabile, escludendo ogni discrezionalità della P.A. nel procedimento di concessione della cittadinanza. La sentenza rafforza il principio per cui l’iscrizione anagrafica ininterrotta costituisce un criterio essenziale per l’ottenimento dello status di cittadino italiano.

Implicazioni giuridiche e pratiche

Questa pronuncia conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la residenza legale ultradecennale è un requisito rigido e inderogabile per la concessione della cittadinanza. Sul piano pratico, la decisione rafforza la centralità dell’iscrizione anagrafica come elemento probatorio della continuità della residenza, richiamando l’importanza della corretta gestione delle registrazioni anagrafiche da parte degli stranieri che intendano richiedere la cittadinanza.

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