Cittadino italiano che intende riconoscere figli stranieri: procedura

2 Marzo 2015
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Quesito

Un cittadino italiano residente nel Comune intende riconoscere come propri figli due gemelli stranieri maggiorenni, nati in Germania nel 1980. I figli hanno la cittadinanza tedesca, risiedono entrambi in Germania. Applicando la legge italiana, il cittadino italiano può riconoscere in Italia davanti all’USC i due cittadini stranieri, ma gli effetti del riconoscimento rimarranno sospesi fino a che entrambi i figli maggiorenni non presteranno il loro assenso al riconoscimento da parte del padre. Non risiedendo in Italia e non conoscendo la lingua italiana come possono prestare il suddetto assenso? Rivolgendosi al competente Consolato Italiano in Germania? Oppure potranno prestare l’assenso presentandosi insieme al padre davanti all’USC al momento del riconoscimento, con l’intervento di un interprete (a loro spese) e contestualmente pronunciarsi in merito alla scelta del cognome? Devono necessariamente produrre (sempre per il tramite del Consolato Italiano) anche i loro atti di nascita? Gli atti devono essere trascritti in questi registri di S.C. (sui quali saranno apposte le relative annotazioni di riconoscimento) a richiesta del cittadino italiano che effettua il riconoscimento, non essendo applicabile l’art. 19 del D.P.R. 396/2000 in quanto i due cittadini stranieri non risiedono in Italia? Oppure occorre fare riferimento alla legge 218/1995, nello specifico l’art. 35 stabilisce che le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale (ora nato al di fuori del matrimonio) sono regolate dalla legge nazionale dello stesso al momento della nascita e quindi i due cittadini stranieri possono essere riconosciuti dal padre italiano davanti alle competenti autorità tedesche in Germania e far successivamente pervenire tutta la documentazione per il tramite del Consolato italiano in Germania o nell’ipotesi che la legge italiana (del padre) sia più favorevole, possa essere applicata la legge italiana con le modalità sopra esposte. Chiaramente, per quanto riguarda l’acquisto della cittadinanza italiana i due cittadini stranieri maggiorenni, se mantengono la residenza all’estero e se interessati potranno rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana presso il Consolato italiano competente ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L. 91/1992, entro un anno dal riconoscimento.

 

Risposta

Il cittadino italiano potrà procedere al riconoscimento in Italia di fronte all”ufficiale dello stato civile, ma è necessario che presenti le copie degli atti di nascita dei figli stessi, in regola con le norme in materia di legalizzazione e traduzione: infatti, ai fini del riconoscimento la copia integrale del figlio che deve essere riconosciuto è documento indispensabile per verificare che non sussistano impedimenti, ad esempio risultino già essere stati riconosciuti da altro padre. Presentate le copia integrali di nascita (a cura dell”interessato, non ritengo che sia un adempimento che spetti al nostro Consolato), che dovranno essere inserite nel fascicolo degli allegati, verificato che non sussistano impedimenti, l”ufficiale dello stato civile potrà ricevere la dichiarazione di riconoscimento, i cui effetti rimarranno sospesi (come giustamente rilevato nell”esposizione del quesito) fino a che i figli riconosciuti non prestino il proprio consenso. Se fossero presenti al riconoscimento, potranno prestare direttamente il proprio assenso, con l”ausilio di un interprete, in quanto non conoscono la lingua italiana e potranno rendere contestualmente la dichiarazione per la scelta del cognome anche se, a parere del sottoscritto, la variazione del cognome diverrà operante solamente se tale cambiamento sia consentito dall”ordinamento straniero del quale restano cittadini, oppure solamente dopo l”acquisto della cittadinanza italiana, sempre che siano interessati e si attivino in tal senso. Se fossero in Germania, potranno prestare l”assenso al riconoscimento di fronte alla nostra autorità consolare, o anche con atto pubblico, di fronte ad un notaio, atto che dovrà essere legalizzato e tradotto e trasmesso in Italia al Comune dove è iscritto l”atto di riconoscimento. L”assenso così manifestato, andrà annotato a margine dell”atto di riconoscimento e si produrranno gli effetti del riconoscimento. Tuttavia, la trascrizione degli atti di nascita avverrà solamente se gli interessati acquisteranno la cittadinanza nei modi descritti nel quesito: solamente allora si potrà procedere alla trascrizione degli atti di nascita, sui quali effettuare tutte le annotazione prescritte, ed alla iscrizione dei medesimi all”Aire qualora restino residenti all”estero. Anche la scelta del cognome diverrà pienamente efficace con l”acquisto della cittadinanza italiana. Il cittadino italiano potrà pure recarsi all”estero ed effettuare il riconoscimento di fronte alle autorità locali od alla nostra autorità diplomatica o consolare, ma occorrerà sempre l”assenso dei figli e la trascrizione degli atti in Italia e l”annotazione del riconoscimento avverranno solamente dopo l”acquisto della cittadinanza italiana

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