Codice di disciplina, infrazioni e sanzioni

Codice di disciplina, infrazioni e sanzioni

Dopo il D. Lgs. 27/10/2009, n. 150, le disposizioni dei CCNL non possono disapplicare le norme che regolano il rapporto di lavoro e, se sussistano,
hanno cessato di essere applicabili, in quanto nulle di diritto, cosicché non è neppure necessario l’accertamento giudiziale di tale nullità.
In particolare, quest’affermazione è presente, inizialmente, nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 14 del 23/12/2010 che ha riguardo agli aspetti disciplinari, partendo dalla pubblicità (all’albo e/o ingresso nei luoghi di lavoro) del Codice disciplinare, modalità a cui si ammette possa essere assolto anche mediante pubblicazione on-line sul sito web del comune (inclusa l’eventuale intranet), sia facendo riferimento a norme di CCNL post-riforma (“brunettiana”), ma senza fare proprio riferimento all’art. 32 L. 18/6/2009, n. 69, come poteva farsi.
Raffinate (.) le considerazioni sulla titolarità all’azione disciplinare, con le ipotresi sia dirigenziali, sia dell’istituzione di specifico ufficio (U.P.D.). Uno specifico punto considera le ipotesi che “incolpato” (termine molto ottocentesco) di ritenute infrazioni disciplinati sia un dirigente, dove interviene sempre l’U.P.D.
Di maggiore spessore la questione del rapporto tra procedimenti disciplinari e procedimenti penali, anche per i medesimi fatti, oggetto di modifica da parte della “riforma”, avendosi la regola, non derogabile dellàautonomia tra i due procedimenti sanzionatori.

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