Nel caso di genitori residenti in Italia si procede all’iscrizione anagrafica per nascita anche nel caso in cui il minore sia nato fuori dal territorio nazionale e non sia pertanto stato formato un atto di stato civile italiano.
L’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 prevede al primo comma che l’iscrizione anagrafica del nato deve essere effettuata nel comune di residenza dei genitori o, se questi risiedono in comuni diversi, presso il comune di residenza della madre. Se uno dei genitori non risiede in Italia, l’iscrizione si svolgerà nel comune di residenza dell’altro genitore.
La particolarità dell’iscrizione anagrafica per nascita è quella di essere svincolata dalla dimora abituale del nato, in quanto tale iscrizione è obbligatoria e produce effetti per legge (“ope legis”), a differenza delle iscrizioni anagrafiche ordinarie che si basano sulla effettiva situazione di fatto. Trattandosi di iscrizione per nascita i genitori non dovranno esibire il permesso di soggiorno del minore.
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