COME FARE PER … ricevere il riconoscimento di filiazione dopo la formazione dell’atto di nascita (prima parte)

In questo contributo analizziamo il riconoscimento di figlio, nato fuori dal matrimonio, successivo alla formazione dell’atto di nascita

20 Gennaio 2025
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L’articolo 254 del codice civile prevede che il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio può avvenire nell’atto di nascita oppure con un’apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile, in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.
In questo contributo analizziamo il riconoscimento successivo alla formazione dell’atto di nascita.  
Ricordiamo che il figlio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento.
Relativamente all’individuazione dell’ufficiale dello stato civile competente a ricevere la dichiarazione occorre precisare che il riconoscimento può essere effettuato in qualsiasi comune italiano.
La prime condizioni che l’ufficiale dello stato civile deve verificare sono le seguenti:
a) l’ammissibilità del riconoscimento di filiazione. L’articolo 253 del codice civile prevede che in nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio. In sostanza se dall’atto di nascita risulta già un padre, l’ufficiale dello stato civile non potrà ricevere la dichiarazione di riconoscimento da parte di un altro uomo;
b) l’età del genitore che intende riconoscere il figlio. L’articolo 250 del codice civile prevede infatti che il riconoscimento non può essere fatto dal genitore che non abbiano compiuto sedici anni; se di età inferiore sarà necessaria l’esibizione di un provvedimento del tribunale ordinario con il quale viene autorizzato al riconoscimento del figlio. Allo stesso modo è necessaria l’autorizzazione del tribunale ordinario nel caso in cui fra i genitori esista un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale di secondo grado oppure un vincolo di affinità in linea retta (si veda l’articolo 251 del codice civile).

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