Il provvedimento di concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91 del 1992 costituisce atto discrezionale, che si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta. (Consiglio di Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Consiglio di Stato, sez. VI, n. 52 del 10 gennaio 2011; Consiglio di Stato, sez. VI, n. 282 del 26 gennaio 2010; T.A.R. Lazio, sez. II quater, n. 5665 del 19 giugno 2012; n. 3547 del 18 aprile 2012).
Va dichiarata la legittimità della valutazione da parte dell’Amministrazione di precedenti penali diversi da quelli che costituiscono cause ostative alla concessione della cittadinanza italiana (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II-quater, n. 5574 del 2013; n. 7723 del 2012 rispetto al reato di guida in stato di ebbrezza).
Ai fini del diniego della concessione della cittadinanza italiana, secondo il TAR Lazio sez. II-quater, 3 marzo 2014, n. 2451, risulta legittima la valutazione dell’Amministrazione che ha considerato una condanna, anche se pronunciata a seguito di patteggiamento, per omicidio colposo incompatibile con quella irreprensibilità della condotta che è richiesta allo straniero per l’accoglimento della relativa istanza. In effetti, va considerato che il reato di omicidio colposo con violazione delle norme del codice della strada provoca un forte allarme sociale ed è connotato da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all’interno dello Stato.
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