Consiglierei comunali “astensionisti”. condizioni e modalità della dichiarazione di decadenza. e, comunque, l’interessato ha l’obbligo di astenersi.

Consiglierei comunali “astensionisti”. condizioni e modalità della dichiarazione di decadenza. e, comunque, l’interessato ha l’obbligo di astenersi.

L’art. 43 TUEL considera, tra l’altro, la decadenza dei consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni del consiglio comunale, sollevandosi, a volte, contenziosi, sulla postata sostanziale della norma, sulle condizioni e modi per pervenire alla dichiarazione di decadenza.
Il T.A.R. per la regione Lombardia, sede di Brescia, Sez. 2^, sent. n. 638 del 28/4/2011 ha precisato che l’art. . 43, 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 – che statuisce che “Lo statuto stabilisce i casi di decadenza e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative” – introduce una seppur limitata sfera di potestà discrezionale in capo ai singoli enti locali nell’identificazione dei presupposti per la dichiarazione di decadenza, con riflessi sulle posizioni giuridiche incise e sulla giurisdizione, che spetta al giudice amministrativo ove siano coinvolti interessi legittimi.
Le assenze per mancato intervento dei consiglieri alle sedute del consiglio comunale non debbono essere giustificate preventivamente di volta in volta; le giustificazioni possono essere fornite successivamente, anche dopo la notificazione all’interessato della proposta di decadenza, ferma restando l’ampia facoltà di apprezzamento del consiglio comunale in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte.
I presupposti dai quali consegue la decadenza vanno interpretati restrittivamente e con estremo rigore, data la limitazione che la stessa comporta all’esercizio di un munus publicum; le assenze danno luogo a revoca quando denotano un atteggiamento di disinteresse, ovvero motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni presi con l’incarico pubblico elettivo (Cons. Stato, sez. V, 9.10.2007, n. 527 7).
L’astensionismo ingiustificato di un Consigliere comunale costituisce legittima causa di decadenza sul presupposto del disinteresse e della negligenza che l’amministratore mostra nell’adempiere il proprio mandato, con ciò generando non solo difficoltà di funzionamento dell’organo collegiale cui appartiene, ma violando l’impegno assunto con il corpo elettorale che lo ha eletto e che ripone in lui la dovuta fiducia politico-amministrativa (TAR Lombardia, Brescia, 10.4.2006, n. 383).
Il Consiglio comunale, prima di notificare all’interessato la proposta di decadenza dall’incarico, deve tenere nella giusta considerazione la fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze che il Consigliere ha addotto a giustificazione delle proprie assenze, le quali possono anche essere fornite ex post (TAR Liguria, sez. II, 27.10.2010, n. 10019).
È’ illegittima la deliberazione consiliare che dichiara la decadenza dalla carica di un consigliere comunale per mancata partecipazione alle sedute, nel caso in cui il consigliere interessato abbia prodotto in comune una nota di giustificazione delle assenze, rappresentando i contrasti politici interni al gruppo di maggioranza e la volontà di evitare imbarazzi con il voto contrario su alcune proposte di deliberazione, non mostrando così disinteresse alle attività politico-amministrative del Consiglio comunale, mentre emerge chiaramente dagli atti depositati un clima turbolento nei rapporti interni alla maggioranza consiliare.
Il consigliere comunale coinvolto dal procedimento di decadenza non può essere chiamato a partecipare alla relativa seduta e ad esprimersi sulla vicenda (anche con il voto), ponendosi in una situazione di palese conflitto di interesse; infatti, la carica pubblica non può essere disgiunta dall’interesse personale a mantenere il ruolo conferito dal corpo elettorale al momento della consultazione.

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