FAMIGLIA - Diritto alla continuità affettiva dei bambini in affido familiare

Diritto alla continuità affettiva dei bambini in affido familiare

La proposta ridefinisce il rapporto tra procedimento di adozione e affidamento familiare (cd. affido) allo scopo di garantire il diritto alla continuità affettiva dei minori. A tal fine riconosce alla famiglia affidataria una corsia preferenziale nell’adozione.

La prassi ha evidenziato che l’affidamento, talvolta, perde nel corso del suo svolgimento il carattere di «soluzione provvisoria e temporanea» che la legge invece gli attribuisce.

Il periodo massimo di affidamento previsto dalla legge è pari a 2 anni, prorogabile da parte del tribunale dei minorenni laddove se ne riscontri l’esigenza (quando la sospensione dell’affido rechi pregiudizio al minore): questo termine è quindi la soglia di riferimento circa la durata che dovrebbe avere la permanenza in accoglienza del minore.

La proposta di legge, composta da quattro articoli, introduce un favor per la considerazione positiva dei legami costruiti in ragione dell’affidamento, avendo cura di specificare che questi hanno rilievo solo ove il rapporto instauratosi abbia di fatto determinato una relazione profonda, proprio sul piano affettivo, tra minore e famiglia affidataria. 

L’articolo 1, introducendo tre nuovi commi (5-bis, 5-ter e 5-quater) nell’articolo 4 della legge n. 184/1983, prevede quindi una corsia preferenziale per l’adozione a favore della famiglia affidataria, laddove –  dichiarato lo stato di abbandono del minore – risulti impossibile ricostituire il rapporto del minore con la famiglia d’origine.
A tal fine:
  • stabilisce che, laddove sia accertata l’impossibilità di recuperare il rapporto tra il minore e la famiglia d’origine e sia dunque dichiarata l’adottabilità durante un prolungato periodo di affidamento, il tribunale dei minorenni, nel decidere in ordine alla domanda di adozione legittimante presentata dalla famiglia affidataria, debba tenere conto dei legami affettivi “significativi” e del rapporto “stabile e duraturo” consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria. Dunque tale corsia preferenziale opera soltanto quando la famiglia affidataria soddisfi tutti i requisiti per l’adozione legittimante previsti dall’articolo 6 della legge del 1983 (stabile rapporto di coppia, idoneità all’adozione e differenza d’età con l’adottato) nonchè quando l’affidamento, contrariamente alla natura dell’istituto, si sia sostanziato di fatto in un rapporto stabile e prolungato sul piano anche affettivo tra la famiglia affidataria e il minore;
  • tutela comunque il diritto del minore alla continuità affettiva, anche ove il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia adottato da famiglia diversa da quella affidataria o sia dato in affidamento ad altra famiglia. In tali ipotesi, infatti, se rispondente all’interesse del minore, deve essere tutelata comunque la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi con la famiglia affidataria;
  • il giudice, nel decidere su ritorno in famiglia, adozione e nuovo affidamento, deve non solo tenere conto della valutazione dei servizi sociali, ma anche procedere all’ascolto del minore maggiore di 12 anni e, se capace di discernimento, anche del minore infradodicenne. Tale previsione si coordina sia con quella di cui all’art. 4, comma 1, della legge 184 (riferita alla decisione sull’affido) che con quella di cui all’art. 25, comma 1, della legge 184 (riferita alla decisione del tribunale dei minori sull’adozione legittimante al termine dell’affidamento preadottivo), che stabiliscono identico obbligo di ascolto del minore ultradodicenne (o anche minore, se capace di discernimento).
 
L’articolo 2 garantisce alla famiglia o alla persona cui sia stato affidato il minore la legittimazione a intervenire nei procedimenti che riguardano il minore. Più in particolare, la norma impone l’obbligo, a pena di nullità, di convocare l’affidatario in tutti i procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato, riconoscendogli nel contempo la facoltà di presentare memorie nell’interesse del minore.
 
L’articolo 3 estende le disposizioni sul procedimento davanti al tribunale per i minorenni, relative alla decisione sull’adozione, anche all’ipotesi di prolungato periodo di affidamento. 

L’articolo 4, infine, riguarda una delle ipotesi di adozione in casi particolari (che prescinde dallo stato di abbandono), vale a dire quella relativa all’orfano di padre e di madre che oggi può essere adottato da persone legate da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori. In tal caso, l’adozione è consentita anche alle coppie di fatto e alla persona singola; se però l’adottante è coniugato e non separato, l’adozione deve essere richiesta da entrambi i coniugi. L’art. 4, nel confermare la linea interpretativa favorevole a considerare positivamente i legami costruiti in ragione dell’affidamento, specifica che il rapporto “stabile e duraturo” è considerato ai fini dell’adozione dell’orfano di entrambi i genitori anche ove maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento.

(www.camera.it)

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