Divieto di comunicazione istituzionale durante le elezioni: le FAQ più frequenti

Le FAQ elaborate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

15 Aprile 2025
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Indice

Il quadro normativo: tra legge e autoregolamentazione

La comunicazione politica nei mezzi di informazione è disciplinata da un articolato impianto normativo, fondato sulla legge 22 febbraio 2000, n. 28, nota come legge sulla “par condicio”. Essa distingue tra il periodo ordinario e quello elettorale, fissando regole stringenti per garantire equilibrio e pluralismo, specialmente durante le campagne elettorali. In tale contesto, i fornitori di servizi di media audiovisivi – ora regolati dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi (TUSMA, d.lgs. n. 208/2021) – devono rispettare criteri di correttezza, imparzialità e apertura al confronto politico.
Particolare attenzione è stata riservata all’emittenza radiotelevisiva locale: il decreto ministeriale dell’8 aprile 2004 ha introdotto un codice di autoregolamentazione più flessibile (art. 11-quater, legge 28/2000), pur mantenendo i principi fondamentali. L’equilibrio tra rigidità normativa e adattamento alle realtà territoriali rappresenta un elemento chiave per assicurare l’effettività del pluralismo.

Parità di accesso e parità di genere nell’informazione politica

L’accesso equo ai mezzi di informazione è una condizione essenziale per una competizione elettorale corretta. In questo senso, la legge 28/2000 è stata integrata dalla legge 23 novembre 2012, n. 215, che ha aggiunto il comma 2-bis all’art. 1: i media sono tenuti a promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, in attuazione dell’art. 51 della Costituzione. È un passo fondamentale per contrastare la sottorappresentazione femminile nel dibattito politico-mediatico e garantire che tutte le voci trovino spazio in modo equo.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), istituita con la legge 249/1997, vigila sull’osservanza dei principi di equità e pluralismo, anche attraverso la propria attività di monitoraggio e la collaborazione con i Comitati Regionali per le Comunicazioni (Corecom), che operano a livello locale.

Vigilanza, sanzioni e nuove sfide digitali

Durante il periodo elettorale – dalla convocazione dei comizi fino alla chiusura della campagna – la comunicazione politica nei media è soggetta a un regime particolarmente rigoroso. Solo due articoli (7 e 8 della legge 28/2000) riguardano la stampa, mentre il controllo maggiore si concentra sulla radio e la TV, considerati mezzi più pervasivi. In epoca digitale, le piattaforme online e i social network sono anch’essi sotto il monitoraggio dell’AGCOM, che partecipa al Tavolo tecnico per la correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali, contrastando disinformazione e manipolazione.
La Commissione parlamentare di vigilanza e l’AGCOM, di concerto, approvano regolamenti applicabili anche al di fuori dei periodi elettorali (es. delibera n. 200/00/CSP), rafforzando la tutela continua del pluralismo.
Il sistema normativo, pur complesso, rappresenta una garanzia concreta per cittadini, partiti e candidati, a difesa della democrazia sostanziale e del diritto a un’informazione libera, corretta e accessibile a tutti.

Le FAQ elaborate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Riportiamo di seguito alcune FAQ sul divieto di comunicazione istituzionale durante le campagne elettorali:
– Quali sono le finalità del divieto di comunicazione istituzionale?
Il divieto per le Amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’Amministrazione e dei suoi organi titolari.
La norma è a presidio del principio costituzionale di imparzialità della pubblica Amministrazione al fine di evitare che nel periodo elettorale le forze politiche di maggioranza possano beneficiare delle opportunità connesse alla titolarità di cariche di governo, sfruttando occasioni di comunicazione non soggette a vincoli regolamentari quali forme surrettizie di propaganda politica.
– A quali pubbliche Amministrazioni si riferisce il divieto di comunicazione istituzionale durante il periodo elettorale?
Sono le pubbliche Amministrazioni indicate dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 – che disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche Amministrazioni – ed individuate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 che ha abrogato l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Es. di requisito soggettivo Ente Comune – Delibera 30/24/CONS.
– Quali Enti e soggetti sono esclusi dalla norma?
Sono escluse le società di diritto privato, nonché i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere attività di propaganda al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.
Si escludono anche i gruppi consiliari che non sono organi in senso proprio e non rappresentano l’Ente, sempre che non svolgano attività di propaganda elettorale attraverso i mezzi, le risorse, il personale e le strutture delle pubbliche amministrazioni correlate allo svolgimento delle funzioni degli Enti.
Vi rientrano invece le Aziende costituite dagli Enti pubblici o comunque le società dagli stessi istituite. Es. Società di promozione turistica interamente partecipata dal Comune – Delibera n. 554/18/CONS.
– Possono le piattaforme digitali trasmettere contenuti istituzionali rilevanti per l’articolo 9?
L’articolo 9, a differenza delle altre fattispecie contemplate dalla legge 28/00, prescinde dall’identificazione dei possibili mezzi di diffusione della comunicazione istituzionale. Tali contenuti possono essere veicolati non solo attraverso il mezzo radiotelevisivo o la stampa, ma anche tramite le più recenti modalità di diffusione, quali, tra l’altro, siti istituzionali, posta elettronica e profili social che a vario titolo illustrano l’attività di un Ente.
Il rispetto della disposizione dell’articolo 9 è assicurata anche dalle piattaforme di condivisione dei video e dai social network. Es. Condivisione di contenuti istituzionali dal profilo personale Facebook del Sindaco con quello istituzionale dell’Ente – Delibera 130/23/CONS.
– L’utilizzo dei social media da parte di soggetti istituzionali può assumere rilevanza ai fini del divieto di comunicazione istituzionale?
Sebbene l’applicazione del divieto di comunicazione istituzionale riguardi le iniziative poste in essere da una “pubblica Amministrazione” ovvero dagli organi rappresentativi degli Enti e non dai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, in alcuni casi l’Autorità ha ritenuto imputabile ad un Ente pubblico l’attività di comunicazione veicolata attraverso profili social privati di cui sono titolari soggetti istituzionali. Es. profilo Facebook del Sindaco riconducibile all’amministrazione comunale – Delibera n. 511/20/CONS.

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