Divorzio “europeo”: crescono le “fonti”, … forse

Divorzio “europeo”: crescono le “fonti”, … forse

Dopo il Regolamento (CE) n. 1347/200, cui è succeduto il regolamento (CE) n. 2201/2003, occorre avere presene anche come (dal 21/6/2012) si applichi anche il regolamento (CE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20/12/2010, salvo che per l’art. 17, che per altro si applica agli Stati membri in quanto tali).
Il Regolamento (CE) n. 1259/2010 si applica – quando vi sia conflitto tra leggi – unicamente alle decisioni in materia di divorzio e/o separazione personale tra i coniugi, escludendone l’applicazione (anche se per questioni c.d. preliminari) ad altri aspetti, quali la capacità giuridica delle persone fisiche, l’esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio, l’annullamento di un matrimonio, il nome dei coniugi, gli effetti patrimoniali del matrimonio, la responsabilità genitoriale, le obbligazioni alimentari ed i i trust o le successioni e, comune, non incide sull’applicabilità del Regolamento (CE) n. 2201/2003.
Una delle innovazioni rilevanti consiste nella possibilità da parte dei coniugi di una scelta della legge applicabile, che può operarsi – anche – nel corso del procedimento giudiziario, potendo essere “scelta”, in alternativa tra loro:
1) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento dell’accordo (scritto, e sempre modificabile),
2) la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,
3) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza,
4) la legge del foro.
Tuttavia, se non vi sia un tale accordo, si fa riferimento alla legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, o, in mancanza, dell’ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l’autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza anche di questo criterio, la legge dello Stato di cui i due coniugi siano cittadini nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza, ancora ulteriormente, quella dello Stato in cui è adita l’autorità giurisdizionale. Come si vede, si tratta, in tale ipotesi, di criteri posi “a cascata” rilevabili d’ufficio.
Ovviamente, tali previsioni escludono l’applicabilità delle norme di DIP, le quali presuppongono un conflitto di legge, di Stato diversi, mentre nel contesto si è in presenza di norme appartenenti al medesimo ordinamento giuridico, quello dell’Unione europea. Gli Stati membri sono chiamati a comunicare (entro il 21/9/2011) quali siano i requisiti di forma richiesti per l’accordo sulla legge applicabile, nonché la possibilità o meno di operare tale “scelta” in corso del procedimento giurisdizionale. Due osservazioni importanti:
A) anche se l’art. 288 T.F.U.E. preveda la diretta applicabilità dei Regolamenti (CE) negli Stati membri, nella specie, trattandosi di una “cooperazione rafforzata”, esso si applica (o, applicherà) solo tra gli Stati membri che l’hanno richiesta, cioè: Austria, Belgio, Bulgaria, Germania, la Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia, Ungheria (inizialmente, era stata richiesta anche dalla Grecia, che poi l’ha ritirata);
B) dato che entro il 21/9/2011 ciascun Stato membro (o, a questo punto, interessato alla “cooperazione rafforzata”) dovrebbe comunicare quanto previsto dall’art. 17 Regolamento (CE) n. 1259/2010, potrebbe essere non irrealistico pensare che l’Italia non sia in grado di provvedervi, in quanto essendo necessaria (o,almeno, apparendo tale) l’adozione di un atto legislativo, non sembrerebbero esservi i “tempi” per l’emanazione di una legge che individui questi aspetti (e la stessa “Legge comunitaria 2010” (AC 4059) non ne fa minimamente cenno, forse perché maggiormente rivolta ad attuare direttive).
Salvo che non “si inventi” una qualche soluzione extra-legislativa (cosa che potrebbe aversi, es., per gli accordi precedenti ad un giudizio, indicando la forma dell’atto pubblico, con presenza, non derogabile, dei testimoni, mentre per l’accordo in sede giudiziale occorrerebbe modifica il CPC sia per il processo di separazione personale, che per il processo di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio), vi potrebbe essere la possibilità che alla data di applicazione il Regolamento (CE) n. 1259/2010 non possa applicarsi con riferimento all’Italia o possa applicarsi, da parte dei giudici, con riferimento a quelli tra gli Stati che hanno chiesto la “cooperazione rafforzata” e che abbiano provveduto ex art. 17.

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