In siffatta ipotesi trovano, dunque, applicazione le regole dettate in ordine alle dichiarazioni sostitutive ex art. 71 dPR 28/12/2000, n. 445, secondo cui, a fronte di irregolarità od omissioni nelle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo T. U., rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, l’interessato, avutane comunicazione dal funzionario competente a ricevere la documentazione, è tenuto alla regolarizzazione (presentando copia di un documento in corso di validità) o al completamento della dichiarazione.
Del resto, è lo stesso successivo art. 77 bis ad estendere espressamente alla materia delle gare per l’affidamento di pubblici appalti la disciplina dettata in tema di dichiarazioni sostitutive.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 2366 del 18/4/2011.
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