Documentazione amministrativa e gare: documento d’identità scaduto. E’ regolarizzabile.

29 Aprile 2011
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In materia di appalti pubblici, la funzione della produzione della copia fotostatica del documento di identità a corredo delle dichiarazioni da rendere dai concorrenti in sede di gara è indubbiamente quella di fornire un collegamento tra l’autore della dichiarazione ed il titolare del documento di identità. Ne consegue che, laddove sia stato presentato un documento di identità scaduto, non ricorre l’ipotesi dell’art. 45, 3 del dPR 28/12/2000, n. 445, il quale ammette senza equipollenti, a sanatoria della scadenza di validità del documento di identità prodotto in copia, soltanto la dichiarazione aggiuntiva dell’interessato sulla persistenza della validità dei dati risultanti dal documento in parola.
In siffatta ipotesi trovano, dunque, applicazione le regole dettate in ordine alle dichiarazioni sostitutive ex art. 71 dPR 28/12/2000, n. 445, secondo cui, a fronte di irregolarità od omissioni nelle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo T. U., rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, l’interessato, avutane comunicazione dal funzionario competente a ricevere la documentazione, è tenuto alla regolarizzazione (presentando copia di un documento in corso di validità) o al completamento della dichiarazione.
Del resto, è lo stesso successivo art. 77 bis ad estendere espressamente alla materia delle gare per l’affidamento di pubblici appalti la disciplina dettata in tema di dichiarazioni sostitutive.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 2366 del 18/4/2011.

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