ELETTORALE - Elezioni 2024: divieto concessione di sovvenzioni ed elargizioni

La Prefettura - UTG di Avellino richiama, per la scrupolosa osservanza, quanto previsto dall’art. 95 del T.U. 361/1957

La Prefettura – UTG di Avellino, attraverso la circolare del 27 maggio 2024, prot. n. 47116, richiama, per la scrupolosa osservanza, quanto previsto dall’art. 95 del T.U. 361/1957.

L’articolo ’art. 95 del T.U. 361/1957 stabilisce che, dalla settimana precedente la data fissata per le elezioni fino al termine delle relative operazioni, devono essere sospese le concessioni di sovvenzioni ed elargizioni a favore di singoli cittadini e di enti privati e pubblici, fatta eccezione per le ordinarie erogazioni di istituto per questi ultimi.

Non rientrano nel divieto le provvidenze economiche dovute a soggetti privati in base a disposizioni di legge o ordinanze legate a eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

La disposizione dell’articolo 95 si applica anche alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e alle elezioni comunali, in virtù del richiamo operato rispettivamente dall’art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e dall’art. 3 della legge 10 agosto 1964, n. 663.

> Consulta la circolare della Prefettura-UTG di Avellino del 27 maggio 2024, prot. n. 47116

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