Con la circolare n. 32 del 17 aprile 2025, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ha fornito un quadro organico degli adempimenti connessi alla propaganda elettorale in vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio 2025, con eventuale ballottaggio l’8 e 9 giugno. Le consultazioni interessano i comuni delle regioni a statuto ordinario e richiedono particolare attenzione sul piano normativo e procedurale.
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La cornice temporale della propaganda
La circolare ribadisce che a partire dal trentesimo giorno antecedente la data di votazione – quindi dal 26 aprile 2025 – entrano in vigore le disposizioni relative alla propaganda elettorale diretta e indiretta. È il momento in cui si attiva il divieto per le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione non indispensabile, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge n. 28/2000.
Spazi per affissione e comunicazione politica
I Comuni devono provvedere, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 21 aprile e venerdì 25 aprile, alla delimitazione e assegnazione degli spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale. L’assegnazione avviene con criterio proporzionale, garantendo parità di trattamento tra i soggetti politici.
Modalità di svolgimento della propaganda
Nel periodo di campagna elettorale è consentita la propaganda con affissione di stampati, manifesti, striscioni, distribuzione di volantini, comizi, dibattiti e uso di mezzi mobili (veicoli con altoparlanti). Per questi ultimi è necessario il preventivo nulla osta del Comune per la sosta e il transito.
Divieto di propaganda nei giorni immediatamente precedenti al voto
Come previsto dalla normativa, è fatto divieto assoluto di ogni forma di propaganda nel giorno precedente e nei giorni del voto: ciò comprende la distribuzione di materiali, l’affissione di manifesti e i comizi. In caso di turno di ballottaggio, il divieto si estende anche al secondo fine settimana elettorale.
Limiti massimi delle spese elettorali nei Comuni con più di 15.000 abitanti
La legge 96/2012 ha introdotto limiti di spesa per la campagna elettorale nei Comuni con oltre 15.000 abitanti, applicabili a:
– Candidati alla carica di Sindaco;
– Candidati al Consiglio comunale;
– Partiti, movimenti e liste partecipanti alle elezioni.
Agli stessi Comuni si applicano anche alcune norme della legge 515/1993, come modificata dalla legge 96/2012, riguardanti:
– Pubblicità e controllo delle spese elettorali;
– Obbligo di nomina del mandatario elettorale;
– Sanzioni per chi supera i limiti o non deposita il rendiconto delle spese.
Divieto di diffusione dei sondaggi nei 15 giorni prima del voto
A partire da sabato 10 maggio 2025 e fino alla chiusura dei seggi, è vietata la pubblicazione e diffusione di sondaggi demoscopici relativi al possibile esito delle elezioni, agli orientamenti di voto o alle opinioni politiche degli elettori.
Il divieto, previsto dall’art. 8, comma 1, della legge 28/2000, si applica anche ai sondaggi effettuati prima del periodo vietato, ma diffusi successivamente. L’obiettivo è tutelare la libertà di voto e impedire che la pubblicazione di dati influenzi l’elettorato nelle fasi finali della campagna elettorale.
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