Elezioni del sindaco e del consiglio comunale: poteri di autenticazione delle sottoscrizioni da parte dei consiglieri comunali. Inclusa l’auto autenticazione

Elezioni del sindaco e del consiglio comunale: poteri di autenticazione delle sottoscrizioni da parte dei consiglieri comunali. Inclusa l’auto autenticazione

Dopo che l’art. 14 l. 21.3.1990, n. 53, a seguito delle modificazioni introdotte con l’art. 4 l. 30.4.1999, n. 120, ha esteso la legittimazione all’autenticazione delle firme (che non siano attribuite esclusivamente ai notai) anche ai consiglieri comunali o provinciali, sono venute a porsi diverse questioni, risilte in sede giudiziale, sulla portata di tale legittimazione. Se numerose questioni si sono avute in materia di competenza, secondo principi di pertinenza funzionale e territoriale, ne sono sorte anche altre, come è il caso affrontato dal TAR  per la regione Lombardia, sede di Brescia, sez. I, n. 473 del 6.5.2014, resa in un caso in cui un consigliere comunale aveva proceduto all’autenticazione della propria sottoscrizione (una sorta di auto-autenticazione), per cui è stata ritenuto  illegittimo il provvedimento di non ammissione della candidatura a consigliere comunale basato sul fatto che il consigliere uscente, effettuando l’autenticazione delle firme sulle dichiarazioni di accettazione delle candidature a consigliere, ha autenticato anche la propria sottoscrizione. Nella procedura elettorale occorre assicurare la massima tutela al diritto di elettorato passivo, e dunque le norme contenenti adempimenti formali devono essere interpretate in modo restrittivo, ossia esclusivamente in relazione alla specifica finalità perseguita; l’autenticazione delle sottoscrizioni dei candidati (v. art. 28, comma 7, del d.P.R. 16.5.1960, n. 570) è diretta a prevenire il rischio di abusi e contraffazioni, e pertanto una volta che tale fine sia stato raggiunto, anche se con modalità diverse da quelle ordinarie, l’atto sottoscritto deve essere considerato esistente ed efficace; con riferimento al caso specifico, si ritiene che il requisito della terzietà, normalmente necessario in capo al soggetto investito della funzione autenticante, possa essere sostituito dalla certezza sui dati personali associata alla qualifica di consigliere uscente, la quale è appunto il presupposto della funzione autenticante. In altri termini, quando il consigliere uscente opera contemporaneamente e contestualmente come soggetto con compiti notarili e come soggetto politico interessato a presentare la propria candidatura, se non si dubita (come in effetti non si dubita) della provenienza delle sottoscrizioni degli altri candidati autenticate da tale consigliere, non è neppure possibile dubitare della genuinità della sottoscrizione apposta dallo stesso sulla propria dichiarazione di accettazione della candidatura; al contrario, esigere come requisito di validità l’intervento di un diverso soggetto autenticatore implicherebbe non solo un formalismo superfluo ma l’esistenza di un’aporia nella normativa elettorale. In sostanza, le disposizioni sulla presentazione delle candidature risulterebbero contraddittorie, perché attribuirebbero piena fede alla dichiarazione di identità del consigliere uscente quando quest’ultimo autentica sottoscrizioni di terzi e nessun rilievo alla medesima dichiarazione di identità quando la stessa riguarda la candidatura dello stesso consigliere uscente. Quale regola generale occorre invece evitare di attribuire alla norma un significato contraddittorio o irragionevole. Come dire che chi fa da sé… Lo stesso TAR  per la regione Lombardia, sede di Brescia, sez. I, n. 472 del 6.5.2014 (immediatamente precedente), è intervenuta sulla questione, più volte affrontata, della legittimazione sotto il profilo territoriale,  dichiarando legittimo il provvedimento di esclusione di una lista dalla competizione per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale laddove la dichiarazione di presentazione dei candidati sia stata autenticata da un consigliere provinciale al di fuori della circoscrizione della provincia nella quale egli risulta eletto. Con riferimento alla competenza dei consiglieri provinciali, che qui rileva, unanime giurisprudenza, da ultimo Cons. Stato, ad. plen., 9.10.2013, n. 22 e Cons. Stato, sez. V, 13.2.2014, n. 716 afferma che tale competenza sussiste solo per le elezioni degli enti locali compresi nella circoscrizione della provincia cui il consigliere è assegnato. Ciò in ragione delle norme – l.  16 febbraio 1913, n. 89 – per cui una competenza generale ad autenticare nel nostro ordinamento spetta al solo notaio, e quindi le norme che la attribuiscono ad altri soggetti sono di stretta interpretazione.

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