E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2015 il d.P.C.M. 2 aprile 2015. Dalle ore 8 dell’8 maggio, sino alle ore 24 del 31 dicembre 2015, sarà possibile inviare le domande di nulla osta all’assunzione di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale collegandosi all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it
L’invio delle domande segue la fase di precompilazione avviata il 5 maggio scorso.
Il decreto del presidente del Consiglio del 2 aprile 2015 prevede una quota massima di 13.000 ingressi di cittadini stranieri residenti all’estero e stabilisce che siano ammessi nel territorio italiano lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Egitto, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.
Il provvedimento, inoltre, nell’ambito della quota delle 13.000 unità, ne riserva 1.500 per i lavoratori non comunitari che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
La quota di 13.000 unità (di cui 1.500 riservate per richieste di nulla osta stagionale pluriennale) sarà ripartita a cura del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle Direzioni Territoriali del Lavoro con una circolare successiva, sulla base del fabbisogno che emergerà dalle consultazioni effettuate a livello locale con le Regioni, parti sociali e organizzazioni sindacali.
Le informazioni dettagliate sulla procedura sono contenute nella Circolare congiunta del Ministero dell’ Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.2643 del 29 aprile 2015.
Anche in questa occasione, le associazioni di categoria potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni. Pertanto, nel caso in cui le associazioni firmatarie abbiano articolazioni sul territorio con autonomia statutaria, i rispettivi rappresentanti potranno inviare ai prefetti le richieste di adesione da definire secondo lo schema già fornito in passato e disponibile all’ allegato 2 della circolare congiunta.
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