Gestione anagrafica dei cittadini ucraini con protezione temporanea in Italia

9 Agosto 2024
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Introduzione

Negli ultimi due anni, i dati dell’ISTAT evidenziano un aumento delle iscrizioni anagrafiche dall’estero e dei rilasci di permessi di soggiorno, principalmente dovuto all’incremento della popolazione ucraina a seguito del conflitto iniziato il 24 febbraio 2022. Nel 2022 sono stati rilasciati 148.000 permessi per protezione temporanea, rappresentando il 33% del totale dei permessi di soggiorno. L’Ucraina è diventata il principale paese di origine dei flussi migratori verso l’Italia, rappresentando l’8% di tutti gli stranieri iscritti con provenienza dall’estero nel 2023.

La protezione temporanea per i cittadini ucraini

L’Italia, a seguito dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri e prorogato fino alla fine del 2024, ha adottato la protezione temporanea per i cittadini ucraini, in linea con la decisione UE 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022. Questo tipo di permesso di soggiorno ha sollevato inizialmente dubbi sulla sua validità per l’iscrizione anagrafica, risolti dall’art. 6, c. 7 del Testo unico sull’immigrazione, che equipara le condizioni per l’iscrizione anagrafica degli stranieri regolarmente soggiornanti a quelle dei cittadini italiani.
Si ricorda che lo straniero è regolarmente soggiornante sempre, senza alcuna condizione, se ha un permesso di soggiorno in corso di validità o nei 60 giorni successivi alla data di scadenza, ben potendo provvedere alla domanda di rinnovo entro tale termine. Nel caso di questo specifico titolo, come vedremo, la scadenza è stata poi oggetto di varie proroghe.

Proroghe della validità dei permessi

I permessi di soggiorno per protezione temporanea, originariamente validi fino al 4 marzo 2023, sono stati prorogati prima fino al 31 dicembre 2023 e poi fino al 31 dicembre 2024 (art. 1, comma 395, legge n. 213/2023). Gli interessati non devono quindi recarsi in Questura per il rinnovo, essendo la proroga automatica.
A livello pratico, occorrerà prestare attenzione ad inserire nel software gestionale, come data di scadenza, non quella riportata sul documento, ma quella di legge (ad oggi 31/12/2024), in modo da evitare che tali nominativi siano inclusi nel momento in cui si vadano, ad esempio, ad estrarre i dati per verificare i permessi di soggiorno scaduti al fine di inviare comunicazioni ai cittadini interessati relativamente all’obbligo di produrre il nuovo permesso.

La ricevuta di prima richiesta del permesso

Molti cittadini ucraini sono ospitati in strutture di accoglienza registrate come convivenze anagrafiche ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 223/1989. Inizialmente, alcuni di loro avevano richiesto asilo, ma la maggior parte ha optato per la protezione temporanea. A differenza dei richiedenti asilo, la protezione temporanea non prevede che la ricevuta della domanda costituisca permesso di soggiorno provvisorio, pertanto è necessario attendere il rilascio del titolo per l’iscrizione anagrafica. Coloro che hanno presentato domanda di permesso di soggiorno devono consultare lo stato della propria pratica nel portale questure.poliziadistato.it/stranieri. Una volta ritirato il permesso di soggiorno, potranno iscriversi in anagrafe.

Conversione del permesso

Nonostante le proroghe, alcuni cittadini ucraini possono richiedere la conversione del permesso per motivi di lavoro. La domanda deve essere presentata tramite il kit disponibile presso gli uffici di Poste Italiane. L’iscrizione anagrafica può avvenire anche durante la fase di rinnovo grazie alla continuità della regolarità del soggiorno.

Carta d’identità

I cittadini ucraini titolari di protezione temporanea possono ottenere la Carta d’identità elettronica di durata ordinaria, fino a 10 anni. I richiedenti asilo, invece, hanno diritto solo alla carta d’identità triennale, ancora cartacea.

Registrazione di status e rapporti di parentela

Il flusso migratorio ucraino è composto in gran parte da donne e bambini, rendendo frequente la necessità di registrare dati personali relativi allo status o alle relazioni di parentela.
Alcuni riferimenti utili:
– In relazione alla registrazione dei dati personali dei cittadini ucraini, è opportuno considerare alcune comunicazioni ufficiali. Con una nota del 3 marzo 2022, il Ministero degli Affari Esteri ha trasmesso due importanti comunicazioni dell’ambasciata ucraina. La prima di queste notificava che i Consolati ucraini erano autorizzati a rilasciare certificati provvisori di identità, considerati equivalenti ai passaporti. La seconda comunicava la proroga della validità dei passaporti ucraini per un massimo di cinque anni e la possibilità di inserire i dati dei minori di 16 anni nei passaporti dei genitori.
– Per quanto riguarda la registrazione dei dati e dello status personale, si applica la regola generale secondo cui i cittadini stranieri possono documentare la propria identità sia tramite il passaporto sia attraverso il permesso di soggiorno. Quest’ultimo è un documento di riconoscimento emesso da una Pubblica Amministrazione italiana, i cui dati sono considerati affidabili. Questo aspetto è particolarmente rilevante non solo per gli elementi fondamentali dell’identità personale, ma soprattutto per lo status di figlio/a, che spesso diventa essenziale per consentire alle famiglie di accedere a contributi o misure di sostegno.
– Per quanto concerne la documentazione proveniente dall’Ucraina, è importante ricordare che gli atti emessi nel Paese, per essere validi in Italia, devono essere corredati di Apostille. Tuttavia, a partire dal 6 aprile 2023, per gli atti rilasciati dalle autorità consolari ucraine si applica la Convenzione di Londra del 7 giugno 1968, che esenta completamente tali atti dalla necessità di legalizzazione.

Possibile revoca della protezione e cancellazione anagrafica

La legge n. 213/2023, all’articolo 1, comma 395, stabilisce che i permessi di soggiorno concessi per protezione temporanea possono perdere efficacia e venire revocati anticipatamente rispetto alla scadenza originaria. Questa revoca avverrebbe in seguito a una decisione formale del Consiglio dell’Unione Europea che decreti la cessazione della protezione temporanea.
In caso di tale decisione da parte dell’Unione Europea, i cittadini stranieri, inclusi i cittadini ucraini attualmente beneficiari della protezione temporanea, che desiderano continuare a risiedere in Italia, saranno obbligati a richiedere un nuovo titolo di soggiorno conforme alle normative vigenti. Questo processo li assoggetterà agli stessi obblighi e regolamenti che si applicano a tutti gli altri cittadini stranieri residenti nel Paese.
Per garantire un’adeguata gestione di questo cambiamento, sarà cruciale che i Comuni, soprattutto quelli di dimensioni medio-grandi o quelli che ospitano un numero significativo di migranti e centri di accoglienza, sviluppino e attuino una strategia di comunicazione efficace.
Inoltre, sei mesi dopo la cessazione dello stato di emergenza, sarà necessario che i Comuni richiedano ai cittadini ucraini, ancora titolari della protezione temporanea, di presentare un nuovo permesso di soggiorno valido. Nel caso in cui non siano in grado di fornire tale documento, e previa verifica con le autorità competenti, come la Questura o il Commissariato, i Comuni potranno avviare il procedimento per la cancellazione dagli elenchi anagrafici per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, ai sensi dell’articolo 11 del d.P.R. 223/1989. A quel punto, gli individui interessati verrebbero considerati irregolari sul territorio nazionale.


Chiarimenti essenziali: le nostre FAQ


1) Cosa si intende per protezione temporanea?
La protezione temporanea è una misura straordinaria adottata per offrire protezione immediata a persone che fuggono da situazioni di conflitto, violenza o calamità naturali. Nel contesto della crisi ucraina, questo tipo di protezione consente ai cittadini ucraini di soggiornare legalmente in Italia per un periodo determinato, prorogabile in base alle decisioni delle autorità competenti.

2) È possibile iscriversi all’anagrafe con un permesso di soggiorno per protezione temporanea?
Sì, i cittadini ucraini titolari di un permesso di soggiorno per protezione temporanea possono iscriversi all’anagrafe italiana. Il permesso di soggiorno è considerato valido ai fini dell’iscrizione, secondo quanto stabilito dal Testo Unico sull’immigrazione.

3) È possibile convertire il permesso di soggiorno per protezione temporanea in un altro tipo di permesso?
Sì, i cittadini ucraini possono richiedere la conversione del permesso di soggiorno per protezione temporanea in un permesso per motivi di lavoro. La domanda deve essere presentata presso gli uffici abilitati di Poste Italiane, utilizzando l’apposito kit.

4) I cittadini ucraini con protezione temporanea possono ottenere la carta d’identità italiana?
Sì, i cittadini ucraini titolari di protezione temporanea possono ottenere la Carta d’Identità Elettronica (CIE) italiana, valida per un periodo ordinario di 10 anni. A differenza dei richiedenti asilo, non vi sono limitazioni particolari riguardo alla durata della carta d’identità per i titolari di protezione temporanea.

5) Come vengono registrati i dati personali e i rapporti di parentela dei cittadini ucraini?
I cittadini ucraini possono registrare i propri dati personali e i rapporti di parentela presso l’anagrafe utilizzando il passaporto, il permesso di soggiorno o altri documenti rilasciati dalle autorità italiane. È importante notare che i documenti provenienti dall’Ucraina devono essere muniti di Apostille per essere validi in Italia, mentre gli atti emessi dai Consolati ucraini sono esenti da legalizzazione.

SPECIALE PROFUGHI UCRAINI

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