La legge di bilancio 2024 ha riscritto interamente l’articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (cosiddetta legge anagrafica) con un impianto sanzionatorio decisamente più pesante e differenziato in base alla tipologia di violazione:
a) il primo comma dell’articolo 11 prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 500 euro per chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni contenute nella stessa legge anagrafica, nella legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all’estero) e nei relativi regolamenti di esecuzione;
b) il secondo comma contempla invece una sanzione specifica di importo più elevato, da 200 a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l’omissione, nel caso in cui la violazione riguardi la mancata dichiarazione di trasferimento di residenza dall’estero (che deve essere resa all’ufficiale d’anagrafe in Italia entro venti giorni) o la mancata dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero (che deve essere presentata all’ufficio consolare competente entro novanta giorni dalla data dell’effettivo trasferimento).
In buona sostanza il primo comma prevede una sanzione generale applicabile a tutte le possibili violazioni delle normative anagrafiche (legge n. 1228/1954; legge n. 470/1988; decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989; decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1989); il secondo comma prevede invece una sanzione specifica con importi decisamente più elevati nel caso di omissione della dichiarazione di trasferimento dall’estero o di trasferimento all’estero.
Coloro che hanno obblighi anagrafici sono sicuramente i responsabili delle dichiarazioni di cui all’articolo 6 del regolamento anagrafico. In particolare si individuano i seguenti soggetti:
- ciascun componente maggiorenne della famiglia, che è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la responsabilità genitoriale o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche (articolo 6, comma 1 del regolamento anagrafico);
- il responsabile della convivenza anagrafica che è tenuto alle dichiarazioni dei membri della convivenza stessa (articolo 6, comma 2 del regolamento anagrafico).
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L’anagrafe in pratica
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William Damiani, Maria Grazia Di Marco | 2024 Maggioli Editore
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