Nel 2018 due residenti hanno presentato domanda di variazione di indirizzo unità abitativa dichiarandosi la sussistenza di vincoli affettivi. Oggi vorrebbero scindere il loro stato di famiglia anagrafica sulla base del fatto che è cessata la loro convivenza affettiva e che coabitano solo per ragioni di convenienza economica. Come possiamo procedere?
Risposta
L’articolo 4 del regolamento anagrafico afferma che: “Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”. Siamo in presenza quindi di una famiglia anagrafica che si è formata sulla base della sussistenza di vincoli affettivi fra le due persone coabitanti.
L’ISTAT nella circolare “Metodi e norme” n. 29/1992 ha affermato che “la dichiarazione già resa sull’esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti” e soprattutto che “i vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione”.
La seconda frase indica in maniera molto netta che la famiglia anagrafica si può scindere solo se una delle persone coabitanti si trasferisce in un altro indirizzo.
In questo caso infatti l’ISTAT prende atto che l’esistenza di vincoli affettivi è una condizione che resta confinata nella sfera emotiva delle persone e non può essere desunta da elementi oggettivi.
Alla luce di tali indicazioni, alle quali l’ufficiale d’anagrafe è tenuto ad adeguarsi, si ritiene che non possa procedersi alla scissione della famiglia se le due persone che la compongono continuano a coabitare nel medesimo immobile.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento