STATO CIVILE - IL CASO – Sentenza di adozione e attribuzione del cognome dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2022

Come deve essere attribuito il cognome?

Abbiamo ricevuto dal Tribunale per i Minorenni, ai fini della trascrizione e dei successivi effetti, la sentenza di adozione, passata in giudicato, di una minore il cui dispositivo recita testualmente: “P.Q.M. visto l’art. 25 legge 04/05/1983, n. 184 DICHIARA farsi luogo all’adozione della minore XXX XXX nata a XXX il XXX da parte dei coniugi XXX XXX e XXX XXX ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 25 e 27 legge 04/05/1983, n. 184 e successive modifiche – Con effetto immediato”.
Sia nel preambolo della sentenza sia nel suddetto dispositivo il Tribunale non ha fornito altre indicazioni circa il cognome da attribuire all’adottata. Le domande sono le seguenti: 1) La sentenza di adozione va trascritta o va eseguita unicamente l’annotazione a margine dell’atto di nascita? 2) Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, del 27 aprile – 31 maggio 2022, n. 131 (in G.U. 1a s.s. 01/06/2022, n. 22) sul doppio cognome, quale cognome devo attribuire all’adottata?

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Il decreto del Ministro dell’interno 18 ottobre 2022 (G.U. n. 269 del 17 novembre 2022) ha sancito l’avvio e il funzionamento di ANSC (Archivio Nazionale Stato Civile), tempi e modi per il passaggio dalla registrazione analogica e formazione cartacea dei registri di stato civile alla modalità completamente digitale.

Il D.M. 9 novembre 2020, aveva già disposto la riduzione del formato dei registri in A4, per una maggiore semplificazione operativa.

La tanto attesa digitalizzazione non modifica il contenuto e la sostanza degli atti, né riduce la responsabilità dell’ufficiale dello stato civile chiamato a svolgere un ruolo di particolare rilevanza per il quale occorre elevata professionalità.

Per poter affrontare correttamente le procedure e gli adempimenti che è chiamato a svolgere nel corso del proprio lavoro, ogni giorno più complesso, è necessario avere conoscenza dei principi fondamentali in materia di cittadinanza, filiazione, riconoscimento, adozione, diritto al nome, matrimonio, separazione e divorzio, unione civile, di quella parte cioè del codice civile che si occupa del diritto di famiglia.

Neppure possono essere trascurate le normative di diritto internazionale privato, i trattati e le convenzioni internazionali, le disposizioni di polizia mortuaria, ma anche la disciplina del procedimento amministrativo, le leggi speciali in materia di culti ammessi o disciplinati da intese.

A questo, occorre aggiungere anche il continuo apporto della giurisprudenza che sempre più di frequente interviene per delineare, ridefinire o ampliare istituti e concetti giuridici che l’ufficiale di stato civile è tenuto poi ad applicare, a volte direttamente, in prima persona.

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Renzo Calvigioni
Già responsabile Servizi Demografici, esperto e docente Anusca, Direttore della Rivista “I Servizi Demografici”.

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