I permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile vengono prorogati fino al 15 giugno così come certificati, attestati e concessioni.
Si tratta della sospensione dei termini prevista dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Cura Italia”), richiamata nella Circolare del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del 24 marzo 2020.
Gli immigrati in possesso di permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 possono dunque effettuare la domanda di rinnovo dopo il 15 giugno. Fino a quella data il loro documento è da considerarsi valido.
In particolare, per i procedimenti di competenza per le libertà civili e l’immigrazione, la sospensione dei termini riguarda:
– Rilascio nulla osta al lavoro stagionale
– Rilascio del nulla osta al lavoro per casi particolari (ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari)
– Conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale
– Rilascio nulla osta al ricongiungimento familiare
– Permessi di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo
– Cittadinanza per matrimonio e per residenza
– Attestazione di apolidia
– Erogazione dei benefici in favore delle vittime di terrorismo
– Termini previsti relativi ai colloqui da effettuarsi presso i nuclei operativi per le tossicodipendenze (Not)
– Recupero degli alimenti all’estero a favore dei figli dei genitori di nazionalità diversa
– Trasmissione dei propri bilanci da parte degli enti vigilati ANVCG, ANPPIA, ANED
– Personalità giuridica degli Enti ecclesiastici
– Consiglio di amministrazione e del presidente delle Fabbricerie
– Personalità giuridica Enti di culto
– Approvazione governativa delle nomine dei ministri di culti diversi dal cattolico
>> LA CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE
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