ENTI LOCALI - Responsabilità

Inerzia della pubblica amministrazione – Lesione da mero ritardo

Il danno da ritardo risarcibile non è quello derivante dal mero ritardo nel provvedere, per il quale è prevista invece una tutela di natura indennitaria (art. 2 bis della legge n. 241/90, come modificato dall’art. 28, comma 9, decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98), bensì quello per il quale sia fornita prova di una lesione della sfera patrimoniale o non patrimoniale del soggetto danneggiato, verificatasi in conseguenza dell’inerzia dell’amministrazione.

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