Iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale

La circolare con le nuove disposizioni

2 Novembre 2020
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Il Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, ha emanato la circolare n. 11 del 27 ottobre 2020, che riassume le nuove disposizioni previste per l’iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale.

L’art. 3, comma 2, lett. a) del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (Decreto Sicurezza), in vigore dal 22/10/2020, ha sostituito l’articolo 5-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, disposizione abrogata dall’articolo 13 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 9 luglio 2020.

Riportiamo l’art. 5-bis d.lgs. n. 142/2015:

Iscrizione anagrafica
1. Il richiedente protezione internazionale, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all’articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all’articolo 4, comma 3, è iscritto nell’anagrafe della popolazione residente, a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
2. Per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli articoli 9 e 11, l’iscrizione anagrafica è effettuata ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. E’ fatto obbligo al responsabile di dare comunicazione delle variazioni della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell’allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato.
4. Ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l’iscrizione anagrafica, è rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta d’identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni.

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