ELETTORALE - Istruzioni per elezioni politiche suppletive
La pubblicazione del Ministero dell'Interno con le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione relativamente alle elezioni politiche suppletiveIl Ministero dell’Interno ha elaborato la Pubblicazione n. 3 recante istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione relativamente alle elezioni politiche suppletive.
Le norme per lo svolgimento dell’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono contenute, fondamentalmente:
• nel testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361;
• nel testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, emanato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;
• nella legge 3 novembre 2017, n. 165, che ha modificato i due testi unici per l’elezione di Camera e Senato.
L’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), prevede che, a decorrere dal 2014, le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgano nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Tuttavia, l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2023, n. 7, ha stabilito che: “Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2023 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15”. Per effetto di tali disposizioni non rimangono applicabili per l’anno 2023 quelle contenute in altri testi normativi nella parte in cui fanno riferimento a un diverso arco temporale di svolgimento delle operazioni di votazione.
Le operazioni di scrutinio si svolgono subito dopo la chiusura delle votazioni e l’accertamento del numero dei votanti.
Per agevolare i compiti cui sono chiamati il presidente e gli altri componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione di elezioni suppletive della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, indette a seguito della vacanza di seggi di deputato o di senatore attribuiti in collegi uninominali, sono state predisposte le unite specifiche istruzioni.
>> Clicca qui per consultare la Pubblicazione n. 3 – Elezioni suppletive – Ed.2023
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