La virtù e la fortuna nei servizi demografici: come evitare di incorrere nel reato di omissione di atti d’ufficio

L’approfondimento di oggi, dedicato al tema dell’omissione di atti d’ufficio; tre parole che i funzionari pubblici, specialmente coloro che lavorano al servizio dei cittadini, di sicuro si sono sentiti pronunciare più di una volta

William Damiani 23 Ottobre 2024
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“Iudico potere esser vero che la fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre, ma che etiam lei ne lasci governare l’altra metà, o presso, a noi.”

N. Machiavelli, Il Principe

Scriveva Niccolò Machiavelli nella sua opera più celebre che un buon principe doveva possedere necessariamente due doti: la virtù e la fortuna. La prima è vista come l’abilità e la preparazione della persona; la seconda appare invece come una circostanza imprevedibile che sfugge al controllo dell’uomo e può determinarne il successo o il fallimento.

“Il Principe” introduce l’approfondimento di oggi, dedicato al tema dell’omissione di atti d’ufficio; tre parole che i funzionari pubblici, specialmente coloro che lavorano al servizio dei cittadini, di sicuro si sono sentiti pronunciare più di una volta.

Abbiamo preso come riferimento la virtù e la fortuna descritte nell’opera di Machiavelli perché può talvolta capitare di trovarsi di fronte un cittadino particolarmente agguerrito che non si faccia scrupoli nel minacciare una possibile denuncia penale qualora non vengano esaudite le sue richieste: pensiamo al rilascio di un certificato o di un estratto, all’effettuazione di un’autenticazione o al compimento di un atto dello stato civile. Considerato allora che non possiamo scegliere i nostri interlocutori e che a volte la sorte può risultare particolarmente infausta, non resta che affidarci a tutta la nostra esperienza e preparazione.

Per prima cosa dobbiamo conoscere cosa si intende per omissione di atti d’ufficio, per poi esaminare il comportamento corretto al fine di evitare una possibile denuncia.

L’omissione di atti d’ufficio è prevista dall’articolo 328 del codice penale; in particolare il secondo comma disciplina tale reato prevedendo quanto segue: “Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa”.

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William Damiani | Maggioli Editore 2023

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