ANAGRAFE - L’accertamento della residenza richiede la leale collaborazione tra cittadino e ufficiale d’anagrafe

La Cassazione ha rilasciato un’ordinanza in merito ad un contenzioso avviato da una cittadina che si è vista annullare la dichiarazione di residenza

Approfondimento di A. Francioni

Lo scorso 15 febbraio la Cassazione Civile, Sezione I, ha rilasciato l’ordinanza n. 3841 in merito ad un contenzioso avviato da una cittadina che si è vista annullare la dichiarazione di residenza dalla Corte d’Appello di Torino (sentenza 15/4/2015) dopo che il Tribunale in primo grado (sentenza 10/01/2013) aveva accolto il suo ricorso. Vediamo i punti salienti del dispositivo, alcuni dei quali, già noti e altri evolutivi rispetto a consolidate pronunce giurisprudenziali e prassi amministrative:

1. Il Ministero dell’Interno in materia di anagrafe è parte necessaria del giudizio ovvero è il vero e legittimo contradittore del cittadino ricorrente in quanto il Sindaco agisce a norma dell’art. 3 della legge 1224/1954 quale Ufficiale di Governo per cui il suo operato e quello degli ufficiali d’anagrafe del Comune sono direttamente imputabili al Ministero dell’Interno che ne risponde come ente proponente (a conferma di questo indirizzo, Cassazione n. 7210/2009, Cassazione n. 15199/2004, Cassazione n. 26691/2005)

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