L’esatta indicazione del nome ai sensi dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000 e gli effetti sulla registrazione in anagrafe

29 Luglio 2024
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La corretta indicazione nel caso di nome composto da più elementi rappresenta da sempre una criticità per gli uffici dei servizi demografici, chiamati a districarsi nelle incongruenze fra certificazioni di stato civile, registrazioni anagrafiche e utilizzo comune delle generalità da parte del cittadino.
La questione relativa alla pluralità dei nomi è oggi disciplinata dall’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 novembre 2000, n. 396, per cui è previsto che, nel caso siano stati imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale di stato civile (e dall’ufficiale di anagrafe) deve essere riportato solo il primo dei nomi. Tale formulazione dell’articolo 35, in vigore dal 1° gennaio 2013 in seguito alle modifiche apportate dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali), ammette la possibilità di imporre al nato fino a tre nomi, anche separati da virgola e ha così specificato che negli estratti e nei certificati deve essere riportato il primo. Il Ministero dell’Interno con la circolare n. 33 del 24 dicembre 2012, ha chiarito che il riferimento normativo “solo il primo dei nomi” deve ritenersi riferito ai prenomi che precedono la virgola.

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Renzo Calvigioni | 2023 Maggioli Editore

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