Lo straordinario elettorale

30 Maggio 2024
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Il compenso per lo straordinario elettorale va corrisposto agli incaricati di elevate qualificazioni solamente se le relative risorse non sono finanziate dal bilancio dell’Ente, ma acquisite da parte di altre amministrazioni. E’ quanto chiarisce il parere ARAN CFL 256, per il quale non vi sono, di conseguenza, modifiche rispetto alle regole dettate dai precedenti contratti nazionali nelle previsioni dettate dall’articolo 20, comma 1, lettera c) del CCNL 16.11.2022, che è una disposizione di “conferma” delle precedenti previsioni contrattuali nazionali.

Ricordiamo, infine, che comunque esso deve remunerato, oltre al diritto al riposo compensativo, ai sensi della lettera d) dello stesso articolo 20, comma 1, del CCNL 16.11.2022, per le prestazioni rese nel giorno di riposo settimanale: in tale fattispecie si continua ad applicare l’articolo 39, comma 3, del CCNL 14.9.2000.

Il parere ARAN CFL 256 – Lavoro Straordinario elettorale

In base alla nuova formulazione dell’art. 20, comma 1, lett. c) del CCNL del 16.11. 2022 è possibile pagare delle ore di straordinario elettorale ai titolari di EQ anche in caso di mancata acquisizione di risorse?

Si evidenzia che l’art. 20, comma 1, lett. c) del CCNL del 16.11. 2022, nel confermare la disciplina previgente di cui all’art. 18, comma 1, lett. c) del CCNL del 21.05.2018, deve essere correttamente interpretata nel senso che i compensi per lavoro straordinario, effettuato da parte del personale titolare di incarico di EQ, possono essere riconosciuti agli stessi solo nei casi nei quali vi sia stata l’acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse.
Il citato art. 20, comma 1, lett. c), infatti, nel richiamare l’art. 39, comma 2 del CCNL del 14.9.2000, come integrato dall’art 16 del CCNL del 5.10.2001, rinvia al disposto in essa contenuto secondo cui “Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative”.

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Il Responsabile dei Servizi demografici

All’ufficio Servizi Demografici sono assegnate funzioni fondamentali, svolte per conto dello Stato, come previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 267/2000: “Il Comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica”.Al Responsabile dei Servizi Demografici si chiede, pertanto, oltre ad una preparazione e una professionalità specifica, ottenibile tramite appositi percorsi formativi abilitanti, di attuare gli obiettivi e i programmi dell’Amministrazione, di dirigere l’ufficio o il servizio secondo criteri e modalità fissati da leggi, statuto e regolamenti, gli si affida la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria delle risorse, compresa l’organizzazione e la gestione delle risorse umane.In un panorama normativo e giurisprudenziale ampio e in continua evoluzione, questo volume si propone come supporto nelle numerose questioni pratiche e operative che quotidianamente si presentano; si caratterizza per il taglio pratico e per i frequenti richiami al quadro normativo al fine di facilitarne la comprensione.L’edizione è stata arricchita con la principale modulistica attinente alle diverse tematiche affrontate e con i necessari aggiornamenti relativi alla complessa attività di digitalizzazione del settore.Sono inoltre stati approfonditi i temi dell’applicabilità ai Servizi Demografici degli istituti dell’accesso agli atti sia documentale che civico nonchè i rapporti delle norme del settore con la disciplina sulla privacy, anche a seguito dell’entrata in vigore del regolamento europeo in materia di protezione dei dati (GDPR).Angela MarcellaGià Responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Bergamo, è stata vice segretario comunale, Responsabile dei Servizi Finanziari e Servizio Contratti e Appalti, autore di pubblicazioni.

Angelina Marcella | 2023 Maggioli Editore

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