ACCESSO AGLI ATTI E PRIVACY - Diritto di accesso ai documenti amministrativi

Non costituisce azione popolare – Controllo generalizzato dell’operato della p.a. – Va escluso – interesse all’accesso – elementi costitutivi – specificazione.

Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza in materia (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Ad. Pl., 24 aprile 2012, n. 7; Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 novembre 2015, n. 5111), la disposizione di cui all’art. 22, comma 2, della legge n. 241 del 1990, pur riconoscendo il diritto di accesso a “chiunque vi abbia interesse”, non ha tuttavia introdotto alcun tipo di azione popolare diretta a consentire un qualche controllo generalizzato dell’operato della Amministrazione, tant’è che ha contestualmente definito siffatto interesse come finalizzato alla “tutela” di “situazioni giuridicamente rilevanti”. In altre parole, è da ritenere oramai indiscusso che, ai fini dell’accesso agli atti, il soggetto richiedente deve poter vantare un interesse che, oltre ad essere serio e non emulativo, rivesta carattere “personale e concreto”, ossia “ricollegabile alla persona dell’istante da uno specifico rapporto.

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