Principali misure dell’ordinanza
1. Supporto ai gestori delle strutture di alloggiamento temporaneo
L’articolo 1 dell’ordinanza autorizza i commissari delegati e i presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano a riconoscere costi fino a 33 euro giornalieri per ogni ospite che non riescano ad allontanare dalle strutture. Questa misura si applica ai soggetti titolari di permesso di protezione temporanea che non rispettano le procedure di gestione dell’emergenza o che violano ripetutamente le regole interne.
Per ottenere il rimborso, i gestori devono avviare una specifica procedura cautelare d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile. È fondamentale che queste procedure siano comunicate tempestivamente alla regione o provincia autonoma e al Dipartimento della protezione civile, che richiede aggiornamenti costanti sul progresso delle stesse.
2. Rimborso delle spese legali
L’ordinanza prevede anche il rimborso delle spese legali documentate, fino a un massimo di 2.000 euro per singola procedura e complessivamente fino a 40.000 euro per l’anno corrente. Le richieste di rimborso devono essere accompagnate da documentazione fiscale e sono soggette a verifica di congruità da parte dell’Avvocatura generale dello Stato.
3. Recupero degli oneri sostenuti
Per quanto riguarda il recupero degli oneri sostenuti per il prolungamento dell’assistenza, i commissari e i presidenti delle province autonome devono avviare iniziative utili, inclusa la rivalsa sul soggetto che ha usufruito indebitamente dell’assistenza.
4. Oneri finanziari
Gli eventuali oneri finanziari derivanti dalle misure dell’ordinanza saranno coperti dalle risorse stanziate per fronteggiare l’emergenza, già trasferite ai commissari delegati e ai presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano.
5. Sanzioni per mancato rispetto dei termini
In caso di mancato o tardivo rispetto dei termini stabiliti per la comunicazione e aggiornamento delle procedure, non sarà concesso alcun rimborso al gestore dei costi sostenuti.
Misure per le strutture di accoglienza diffusa
L’articolo 2 estende le disposizioni dell’articolo 1 anche alle strutture di accoglienza diffusa, gestite da enti del terzo settore. Anche in questi casi, i gestori devono avviare le necessarie procedure cautelari e comunicare tempestivamente agli enti competenti. Le richieste di rimborso per queste strutture saranno inoltrate direttamente al Dipartimento della protezione civile o alle strutture di protezione civile delle regioni e province autonome, a seconda delle convenzioni sottoscritte.
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