ELETTORALE - Operazioni elettorali: annullamento giurisdizionale

E' il commissario prefettizio a dover sottoscrivere la relazione di fine mandato

La Sezione Autonomie ha affermato, sposando la ricostruzione offerta originariamente dal collegio regionale di controllo per il Lazio della Corte dei conti, il principio di diritto che ribadisce l’applicabilità del comma 3 dell’art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 all’annullamento giurisdizionale delle operazioni elettorali e, in particolare, dell’atto di proclamazione degli eletti.

È quanto si legge nella massima della deliberazione n. 1/2022, emanata dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, che richiama la pronuncia emanata al riguardo dalla Sezione delle autonomie. Di conseguenza, secondo i magistrati laziali è demandato al commissario prefettizio l’obbligo di sottoscrivere la relazione di fine mandato, in caso di annullamento delle operazioni elettorali e della proclamazione degli eletti con effetti ex tunc. Tale onere concerne sia il periodo del mandato elettivo oggetto dell’annullamento giurisdizionale sia il periodo della gestione commissariale.

>> IL TESTO INTEGRALE DELLA DELIBERAZIONE

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