STATO CIVILE - Costituzione di fondo patrimoniale

Opponibilità ai terzi – Annotazione a margine dell’atto di matrimonio – Necessità – Sussiste

La costituzione del fondo patrimoniale di cui all’art. 167 del codice civile è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 del codice civile, circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2647 del codice civile, resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo

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