P.E.C., firme e dintorni.

P.E.C., firme e dintorni.

L’utilizzo della P.E.C. sembra, a volte, generare qualche confusione concettuale, per altro favorita anche da istruzioni amministrative non sempre correttamente formulate.
Quando sia utilizzata la P.E.C. non dovrebbe trascurarsi il fatto che costituisca una modalità di trasmissione, cioè un mezzo distinto rispetto a quanto sia oggetto di trasmissione. Senza – intenzionalmente – richiamare il C.A.D. (D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e succ. modif.), basterebbe fare ricorso ad un’esemplificazione, del tutto elementare.
L’esempio è quello, molto semplicemente, della posta “tradizionale”. Una persona forma un atto/documento, sia esso una lettera, una comunicazione, un’istanza, una fattura, un qualsiasi altro tipo di atto scritto e lo invia ad un destinatario (restando indifferente se il destinatario sia un soggetto privato o pubblico).
Per l’invio, possono essere utilizzati i mezzi più diversi, dalla consegna manuale, al c.d. servizio postale universale, al corriere, ad una persona/soggetto terzo che sia nelle condizioni di consegnare il tutto al destinatario, ecc. e, utilizzandosi il servizio postale universale, può farsi ricorso ad una normalissima lettera, ad una raccomandata (con sotto-specificazioni), ad un pacco (se le dimensioni lo suggeriscano), ecc. L’atto/documento oggetto dell’invio presenta (oppure, può presentare, a certe condizioni deve presentare) caratteristiche specifiche che, per altro, sono del tutto indipendenti dalle modalità e dai mezzi utilizzati per l’invio al destinatario.
Quando si utilizzi la P.E.C. capita che si confonda l’oggetto della trasmissione, con il mezzo della trasmissione e che le caratteristiche e specifiche tecniche del mezzo di trasmissione siano ritenute produrre effetti sull’oggetto della trasmissione.

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