STRANIERI - Permesso di soggiorno - Richiesta di rilascio

Permesso di soggiorno – richiesta di rilascio – contraffazione di marchi e segni distintivi di prodotti industriali – condanna del richiedente – rigetto dell’istanza – legittimità – va dichiarata.

T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I 9 febbraio 2016, n. 162

1. Dispone l’art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 che la “condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica”. La giurisprudenza ne ha costantemente desunto che il legislatore ha in tal modo espresso un penetrante disfavore verso la commissione dei reati relativi alla tutela del diritto d’autore e alla contraffazione di marchi e segni distintivi di prodotti industriali, dettando una preclusione automatica per lo straniero che richieda un permesso di lavoro autonomo, senza che sia neanche necessario valutarne caso per caso la pericolosità sociale o il tenore di vita (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 5 marzo 2014 n. 651).

2. L’ordinamento contempla un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma, in assenza di un potere dell’Amministrazione di provvedere ex officio, è onere dell’interessato farne espressa richiesta allegando le circostanze all’uopo rilevanti (Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 dicembre 2009 n. 7563).

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