DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - Presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni: l’art. 18-bis della legge 241/1990 e la sua applicazione in ambito anagrafico

L'articolo è pensato prevalentemente in relazione agli istituti di semplificazione introdotti dalla Legge 241/1990

Approfondimento di S. Fabbri

L’art. 18-bis della Legge 241/1990, introdotto dall’art. 3, comma 1 del D.Lgs. 126/2016, si colloca nell’ambito della semplificazione dell’azione amministrativa con il fine principale di dare certezza all’interessato riguardo al momento in cui iniziano a decorrere i termini di presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni. L’intento del legislatore è prevalentemente quello di integrare istituti di semplificazione quali la SCIA o il silenzio assenso, ma di fatto ha introdotto un elemento importante per tutte le procedure, potenziando i diritti, il dialogo e il ruolo attivo dei cittadini nei confronti dell’attività della Pubblica Amministrazione.

Secondo quanto previsto dalla norma tutte le volte che l’interessato trasmette un documento alla PA deve ricevere “immediatamente” anche “in via telematica” una ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione. La ricevuta deve contenere anche i termini entro cui l’amministrazione ha l’obbligo di rispondere o entro i quali si forma il silenzio assenso. La data di protocollazione non può essere diversa da quella di effettiva presentazione. La ricevuta sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento qualora contenga tutte le informazioni previste per questo istituto.

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