Prestazioni assistenziali anche per chi non ha la carta di soggiorno

5 Marzo 2015
Modifica zoom
100%

La Corte Costituzionale con sentenza n. 22/2015 ha ritenuto illegittimo l’art. 80, comma 19, l. 388/2000 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti della pensione di cui all’art. 8 l. 66/1962 (pensione del c.d. cieco civile ventesemista) e dell’indennità di cui all’art. 3, comma 1, l. 508/1988 (indennità di accompagnamento del cd cieco civile ventesemista).

Stante infatti la natura di detti benefici – intrinsecamente connessi alla necessità di assicurare a ciascuna persona, nella più ampia e compatibile misura , condizioni minime di vita e di salute – non può essere giustificata, nella dimensione costituzionale della convivenza solidale, una condizione ostativa, inevitabilmente discriminatoria, che subordini la fruizione di detti benefici al possesso della carta di soggiorno.

Restano però ancora esclusi gli istituti rivolti ai sordi: cioè la pensione per sordi ex art. 1 L. 381/1970 (riservata a coloro che abbiano un’età compresa fra i diciotto e i sessantacinque anni e che risultino in possesso di risorse economiche inferiori ai limiti previsti dalla legge) e l’indennità di comunicazione ex art. 4 L. 508/1988.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento