Quali competenze del segretario comunale?

Quali competenze del segretario comunale?

Un segretario comunale, sostituendosi al responsabile di un settore (probabilmente in quanto quest’ultimo assente), ha adottato un atto di diffida, oggetto d’impugnazione per più motivi, tra cui anche l’incompetenza all’adozione dell’atto da parte del segretario comunale.
Il T.A.R. per la regione Emilia-Romagna, sede di Bologna, Sez. 1^, sent. n. 493 del 27/5/2011 ha ritenuto come non sia configurabile il vizio di incompetenza ove si sia in presenza non già di un atto di delega di funzioni amministrative, ma di una mera delega interorganica o di firma, che, senza alterare l’ordine delle competenze stabilito dalla legge, attribuisca al soggetto delegato il potere di sottoscrivere atti che continuano ad essere, sostanzialmente, atti dell’autorità delegante e non di quella delegata (cfr. TAR Brescia, sez. II, 20.5.2010, n. 2070; TAR Toscana, sez. III, 18.12.2002, n. 3372).
Forse, detto tra addetti ai lavori, sembrerebbe abbastanza poco probabile una “delega” di mera firma da parte del responsabile del servizio nei confronti del segretario comunale, mentre potrebbe essere maggiormente probabile che il Regolamento comunale di cui all’art. 48, 3 TUEL preveda che il segretario comunale assolva alle funzioni proprie dei responsabili di servizio, quando siano assenti od altrimenti impediti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *