Selezione di articoli tratti dai principali quotidiani nazionali – Servizio in collaborazione con Mimesi srl
Da Italia Oggi – 17/04/2018
Il domicilio prevale sull’iscrizione all’Aire
Il requisito temporale rileva per la residenza ma non per il domicilio. Il requisito temporale previsto dall’art. 2 comma 2 del Tuir («…la maggior parte del periodo d’imposta …») ai fi ni della prova della presenza in Italia del contribuente rileva ai fi ni della residenza ma non del domicilio. È il principio espresso dalla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, con sentenza 5 febbraio 2018 n. 28. All’esito di una indagine fi nanziaria avviata dall’Agenzia delle entrate – Ufficio di Trieste veniva notifi cato al contribuente un invito con richiesta di chiarimenti in relazione alle movimentazioni rinvenute sul conto corrente aperto presso una banca locale per le annualità 2008, 2009 e 2010. L’Ufficio, a seguito della fase di contraddittorio riteneva sforniti di idonea giustificazione parte delle movimentazioni e notifi cava al contribuente un avviso di accertamento. In sede di ricorso lo stesso lamentava, tra l’altro, l’illegittimità dell’atto impositivo per carenza di soggettività passiva, in quanto era iscritto all’Aire (anagrafe degli italiani residenti all’estero) a far data dal 13 febbraio 2007. La Commissione tributaria provinciale di Trieste pronunciava sentenza di rigetto del ricorso che veniva impugnata con atto di appello. I giudici di seconde cure hanno ritenuto che alcuna rilevanza andrebbe attribuita alla cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente del contribuente e alla conseguente iscrizione all’Aire non costituendo elementi determinanti per escludere il domicilio o la residenza nello Stato, ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova, anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafi ci. Per la Commissione l’iscrizione del cittadino nell’anagrafe dei residenti all’estero è elemento di per sé determinante al fine di escludere la residenza fi scale in Italia qualora il soggetto vi abbia «(…) il domicilio, da intendersi quale sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali (…)». Quanto alla «dimenticanza» in cui sarebbe incorso l’uffi cio nel non provare la presenza in Italia del contribuente per la maggior parte del periodo d’imposta, i Giudici hanno rilevato come il requisito temporale stabilito dall’art. 2 comma 2 del Tuir, manterrebbe appieno la propria validità con riguardo ai criteri dell’iscrizione anagrafi ca e della residenza trattandosi di situazioni in cui sono ravvisabili situazioni «…direttamente percepibili…» ma non anche con riguardo al criterio del domicilio proprio perché il mantenimento sul territorio nazionale dei propri legami affettivi o del centro dei propri interessi deve ritenersi suffi ciente a sostenere l’esistenza di un collegamento effettivo e stabile con lo Stato italiano, tale da soddisfare il requisito temporale.
Giovanni Cataldi
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento