Selezione di articoli tratti dai principali quotidiani nazionali – Servizio in collaborazione con Mimesi srl
Da Il sole 24 ore – 15/5/2018
Nozze gay da convertire in «unione
Non possono essere tuttora trascritti all’anagrafe italiana i matrimoni celebrati all’estero tra un cittadino italiano e uno straniero. E tuttavia, per effetto della legge Cirinnà, applicabile anche retroattivamente ai matrimoni conclusi prima della sua entrata in vigore, la tutela è quella delle unioni civili. Lo precisa la Corte di cassazione, nel primo intervento compiuto sul punto, con la sentenza n. 11696 della Prima sezione civile depositata ieri. La sentenza affronta e respinge il ricorso presentato da una coppia omosessuale, uno dei contraenti è cittadino straniero, contro la decisione della Corte d’appello di Milano che aveva rifiutato la trascrizione del matrimonio celebrato in Brasile nel 2012 e successivamente in Portogallo nel 2013.
La sentenza sottolinea, alla luce del nuovo quadro normativo, che non si profila una questione di legittimità costituzionale: la non trascrivibilità dell’atto di matrimonio formato da un cittadino straniero e uno italiano non rappresenta allora l’esito di una discriminazione per ragioni di orientamento sessualee non esiste incompatibilità con il diritto internazionale, visto che la scelta del modello di unione riconosciuta tra persone dello stesso sesso negli ordinamenti aderenti al Consiglio d’Europa è affidata alla valutazione degli Stati membri.
Determinante in questa prospettiva è il fatto che la Cassazione ritiene che la legge n. 76 del 2016 e i successivi decreti legislativi devono essere applicati anche quando il matrimonio è stato celebrato prima dell’entrata in vigore della complessiva normativa che ha disciplinato, per la prima volta, la materia delle unioni civili. Non esiste infatti, sottolinea la sentenza, una disposizione che delimita l’efficacia temporale della novità, né nel caso della conversione, quando si parla di matrimonio contratto all’estero, né quando si discute di equiparazione, ed è il caso dell’unione sempre conclusa all’estero.
«L’applicazione delle nuove norme ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore – puntualizza la Cassazione – non costituisce una deroga al principio di irretroattività della legge, ma una conseguenza della specifica funzione di coordinamento e legittima circolazione degli status posta alla base della loro introduzione nell’ordinamento».
Per le unioni tra persone dello stesso sesso è stato scelto una modalità di riconoscimento giuridico particolare sul modello, per quanto riguarda i diritti ed i doveri dei componenti dell’unione, del rapporto matrimoniale. La Cassazione spiega inoltre che il parametro di riferimento antidiscriminatorio delle unioni civili sta nel fatto che questo istituto ha gli stessi strumenti di regolazione previsti dal Codice civile per il rapporto matrimoniale.
Giovanni Negri
Da ltalia Oggi – 15/5/2018
L’Italia non può riconoscere nozze gay celebrate all’estero
Non può essere riconosciuto in Italia il matrimonio omosex celebrato all’estero perché il nostro Paese ha scelto le unioni civili e il modello adottato con la legge Cirinnà è compatibile con i principi di Ue e Strasburgo: è infatti frutto di una discrezionalità legislativa riconosciuta dalla stessa Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il verdetto non cambia quando a chiedere la trascrizione delle nozze gay è una coppia formata da un partner italiano e l’altro estero. È una questione soprattutto di forma, d’altronde: l’istituto introdotto dalla legge 76/2016 offre un’ampia equiparazione al matrimonio negli strumenti di regolazione grazie al rinvio alla disciplina del codice civile. È quanto emerge dalla sentenza 11696/18, pubblicata il 14 maggio dalla prima sezione civile della Cassazione.
Potere di apprezzamento
Niente da fare per la coppia che si è sposata in Brasile (il matrimonio risulta celebrato in seguito con rito civile in Portogallo). Le parti non accettano il downgrading, vale a dire la conversione del loro matrimonio in unione civile come prevede la legge italiana. In effetti la questione della trascrizione del matrimonio gay fra italiano e uno straniero non viene risolta in modo esplicito dall’articolo 32 bis della legge 218/95. Ma l’articolo 32 quinquies contiene una clausola di salvaguardia secondo cui producono gli stessi effetti delle unioni civili regolate dalla legge italiana gli atti stranieri derivanti da istituti analoghi che pure non hanno strumenti di tutela equiparabili a quelli previsti dalla legge 76/2016. Deve allora ritenersi che il Parlamento italiano abbia esercitato pienamente la libertà di scelta del modello con cui riconoscere le unioni omoaffettive nel quadro Cedu e in base alla carta dei diritti fondamentali Ue: la stessa Corte di Strasburgo riconosce agli Stati membri del Consiglio d’Europa un potere di apprezzamento nell’interpretazione dell’articolo 12 della convenzione. La conversione opera grazie al decreto legislativo 7/2017 che ha dato attuazione alla riforma.
Difetto di coordinamento
Diverso l’esito quando a chiedere il riconoscimento in Italia del matrimonio omosex celebrato all’estero sono due cittadini stranieri: in tal caso le nozze dovrebbero essere trascritte come tali, senza alcuna conversione perché quel vincolo contratto al di fuori dei confini nazionali non può costituire una forma di aggiramento della legge 76/2016. E ciò anche se non è previsto un registro ad hoc per un difetto di coordinamento fra le disposizioni: si prevede infatti al momento che questi atti vadano trascritti nel registro delle unioni civili. Spese di giudizio compensate per l’assoluta novità della questione.
Dario Ferrara
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