Referendum n.2. Aspetti che i promotori non avevano considerato.

Referendum n.2. Aspetti che i promotori non avevano considerato.

Ora che i referendum popolari del 12-13/6/2011 appartengono ormai al passato, si possono formulare considerazioni che, sollevate prima, potevano apparire pertinenti a sostenere tesi a favore/contro delle scelte referendarie.
Si faccia riferimento al quesito n. 2, relativo all’abrogazione del principio di remunerazione del capitale investito, dove oggetto dell’abrogazione era una disposizione (art. 154, 1) del D. Lgs. 3/4/2006, n. 152 che ben poteva essere considerata quale “norma speciale”, prevalendo con norma di portata generale.
L’abrogazione della “norma speciale”, lasciava intatta la norma generale, almeno per come proposto il quesito referendario.
Solo che la norma speciale, appariva in qualche misura come un “ammorbidimento”, un’evidente attenuazione rispetto alla “norma speciale” (art. 117, 1 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267),

Norma generale

Norma speciale

… adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato …

… della remunerazione del capitale investito …

per cui l’esito positivo, per i promotori, dello specifico quesito referendario produceva un effetto forse non previsto.
Per inciso, occorre osservare come, anche sul “fronte del NO” a questo quesito referendario, non sia stato neppure fatto minimamente ricorso a questo argomento. Probabilmente, perché più interessati all’istituzione dell’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche (art. 10, commi 11 e ss. D.-L. 13/5/2011, n. 70).

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