Regimi patrimoniali nei matrimoni esteri: cosa fare in Italia

Il caso pratico: matrimonio celebrato all’estero con scelta del regime patrimoniale opposta a quella prevista dal nostro ordinamento

16 Gennaio 2025
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I rapporti personali tra i coniugi di diverse cittadinanze sono regolati dalla legge dello Stato nel quale prevalentemente si svolge la vita matrimoniale e tale disposizione è applicabile anche per i rapporti patrimoniali (artt. 29 e 30, legge n. 218/1995): su tale punto, però, i coniugi possono convenire diversamente. La disciplina dei rapporti patrimoniali è stata fortemente innovata dai Regolamenti UE n. 1104/2016 e n. 1104/2016. Si ricorda, in ogni caso, che la scelta del regime patrimoniale effettuata all’estero dovrà essere annotata a margine dell’atto di matrimonio.
La scelta del regime patrimoniale effettuata all’estero, dovrà essere riconosciuta efficace in Italia ed annotata a margine dell’atto di matrimonio: a tal fine, l’ufficiale di stato civile verificherà che le convenzioni matrimoniali siano state formate da chi, secondo la legge del luogo, svolge funzioni analoghe a quelle notarili tanto da assumere veste analoga a quella di un atto pubblico. Secondo l’ordinamento italiano è indispensabile che tali convenzioni siano stipulate per atto pubblico e presentino le stesse caratteristiche e gli stessi effetti, nei confronti dell’autorità locale dello Stato estero, che avrebbero se fossero state stipulate in Italia.
Alle suddette condizioni, potranno essere annotate a margine dell’atto di matrimonio utilizzando la formula n. 184, del formulario approvato con d.m. 5 aprile 2002”
(1).
Anche ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti, a norma dell’art. 30-bis introdotto dalla legge 76/2016: tuttavia, occorre rilevare che la stipula dei contratti di convivenza è riservata agli avvocati ed ai notai, a norma del comma 51 dell’art. 1 della stessa legge, e che non debbono essere annotati a margine degli atti di stato civile ma solamente comunicati all’ufficio anagrafe affinché vengano riportati gli estremi nella certificazione della convivenza di fatto, non richiedendo altri adempimenti o procedure da parte degli operatori dei servizi demografici. Un aspetto problematico può derivare dal fatto che il regime patrimoniale applicabile in automatico nello Stato di celebrazione del matrimonio, senza alcuna scelta o dichiarazione da parte dei coniugi, sia il contrario di quello previsto nella stessa situazione dal nostro ordinamento: si tratta di ipotesi che richiede approfondimento.

Il caso pratico

Matrimonio celebrato all’estero con scelta del regime patrimoniale opposta a quella prevista dal nostro ordinamento
Può capitare che gli sposi, dei quali almeno un cittadino italiano, contraggano matrimonio all’estero, in uno Stato dove il regime patrimoniale ordinario, in mancanza di scelta da parte dei coniugi, è quello della separazione dei beni: quindi, senza che risulti alcuna annotazione a margine dell’atto di matrimonio, gli sposi si troveranno in regime di separazione. Tuttavia, al momento della trascrizione in Italia dell’atto di matrimonio, l’assenza di annotazioni marginali relative al regime patrimoniale presuppone, secondo il nostro ordinamento, che i coniugi si trovino in regime di comunione dei beni, cioè in un regime esattamente opposto a quello risultante nello Stato di celebrazione e scelto dai coniugi. Per poter annotare la separazione, gli sposi dovranno presentare istanza in tale senso, allegando nota della nostra autorità diplomatica o consolare dalla quale risulti il regime patrimoniale vigente in quel Paese, in assenza di scelta da parte dei coniugi.
In merito alla regolamentazione del regime patrimoniale fra i coniugi, si ritiene che ai matrimoni celebrati all’estero, dinanzi all’autorità italiana, fra cittadini italiani o fra un cittadino ed un non cittadino, si debba applicare la legge italiana: quindi anche gli artt. 159 e 162 del codice civile. Se, invece, il matrimonio si celebra dinanzi all’autorità locale, in un Paese in cui vale una disposizione di legge contraria a quella stabilita dall’art. 159 del codice civile, l’assenza di una dichiarazione degli sposi in ordine al loro regime patrimoniale, in quel Paese varrà a costituire fra essi la separazione dei beni, mentre in Italia, una volta trascritto il relativo atto, varrà a costituire la comunione dei beni, non sembrando applicabile a cittadini italiani, in Italia, una legge straniera. Se gli sposi, nell’atto di matrimonio abbiano espresso una volontà negoziale conformemente ad una legge straniera, essa, per poter essere opposta ai terzi in buona fede, deve essere da questi conosciuta od essere conoscibile (art. 30, terzo comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218, e art. 162 del codice civile). A tal fine, su istanza di parte, è possibile annotare la comunicazione dell’autorità diplomatica o consolare italiana relativa al regime patrimoniale dei coniugi nel Paese di celebrazione” (2).

Procedura consigliata nel caso di richiesta di annotare il regime di separazione vigente nello Stato di celebrazione: risulterà trascritto nei registri di matrimonio un atto di matrimonio celebrato all’estero, senza che risulti alcuna indicazione sul regime patrimoniale, in sostanza senza che vengano riportate annotazioni in merito al regime patrimoniale. Tale situazione comporterà il rilascio di eventuali estratti di matrimonio ugualmente senza alcuna annotazione relativa alla scelta del regime patrimoniale, facendo ritenere ai terzi in buona fede che dovessero prendere visione dell’estratto che i coniugi siano in regime di comunione di beni, così come risulterebbe dalla lettura di qualsiasi altro estratto di matrimonio privo di annotazioni marginali. Al contrario, nello Stato estero di celebrazione, il regime patrimoniale ordinario in mancanza di scelta è quello della separazione dei beni ed i coniugi erano perfettamente certi e convinti di trovarsi in tale situazione e non ritengono di dover stipulare in Italia una convenzione matrimoniale ma di esigere il rispetto della loro scelta avvenuta al momento della celebrazione. A tal fine, sarà cura degli interessati presentare all’ufficiale dello stato civile specifica istanza di annotazione all’atto di matrimonio del regime patrimoniale, allegando la nota della nostra autorità diplomatica o consolare attestante che gli sposi, secondo la legge dello Stato di celebrazione, si trovano in regime di separazione dei beni. Accogliendo istanza e documentazione, l’ufficiale dello stato civile dovrà annotare, a margine dell’atto di matrimonio, la formula n. 184, opportunamente adattata al caso concreto, secondo un testo che potrebbe essere del tenore seguente:
“Gli sposi hanno scelto di conservare il regime di separazione dei beni che si era costituito al momento della celebrazione del matrimonio, nello Stato di celebrazione, secondo quando previsto dall’ordinamento straniero e confermato dal nostro Consolato”.
 
___________
(1) Ministero dell’interno, Massimario…, cit., par. 9.8, cpv. 2.
(2) Ministero dell’interno, Massimario…, cit., par. 9.8, cpv. 8.

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