STATO CIVILE - Sentenze di nullità del matrimonio concordatario emesse da Tribunale ecclesiastico

Sentenze di nullità del matrimonio concordatario emesse da Tribunale ecclesiastico

1. Sentenze di nullità del matrimonio concordatario emesse da Tribunale ecclesiastico -dichiarazione di efficacia – verifica della sussistenza dei requisiti ex art. 797 c.p.c. – passaggio in giudicato – decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica – necessità.

2. Sentenze di nullità del matrimonio concordatario emesse da Tribunale ecclesiastico -dichiarazione di efficacia – verifica della sussistenza dei requisiti ex art. 797 c.p.c. – art. 64 della legge n. 218/95 – inapplicabilità – specificazione.

1. La dichiarazione di efficacia nell’ordinamento dello Stato delle sentenze di nullità del matrimonio concordatario emesse da un Tribunale ecclesiastico è subordinata all’accertamento della sussistenza dei requisiti cui l’art. 797 c.p.c. condiziona l’efficacia delle sentenze straniere in Italia, tra i quali, al n. 4 di detto articolo, il passaggio in giudicato della sentenza secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata; tale requisito sussiste quando il matrimonio concordatario sia stato dichiarato nullo con sentenza di prima istanza dal Tribunale ecclesiastico regionale, confermata con decreto di ratifica dal Tribunale ecclesiastico d’appello ed infine dichiarata esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, in conformità alle leggi canoniche, per le quali, per sentenza passata in giudicato, si deve intendere quella divenuta esecutiva per essere stata munita del citato decreto di esecutività (cfr., in argomento, sez. 1, n. 274/2011).

2. La dichiarazione di efficacia nell’ordinamento nazionale delle sentenze di nullità di un matrimonio concordatario emesse da un Tribunale ecclesiastico è subordinata all’accertamento della sussistenza dei requisiti cui l’art. 797 cod. proc. civ. e non già la legge n. 218 del 1995, art. 64, sulla riforma del diritto internazionale privato, che lo ha sostituito, condiziona l’efficacia delle sentenze straniere in Italia, in quanto il rinvio al riguardo contenuto alla citata disposizione codicistica nell’art. 8, n. 2, dell’Accordo di revisione del Concordato 11 febbraio 1929 con la Santa Sede, stipulato in data 18 febbraio 1984, e reso esecutivo con l. n. 121 del 1985, deve ritenersi di natura materiale e non formale.

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