Spacciarsi per "spia" non è sufficiente per il foglio di via. Povero James Bond

Spacciarsi per “spia” non è sufficiente per il foglio di via. Povero James Bond

Sulle misure di prevenzione, potrebbe citarsi il fatto che il T.A.R. Lombardia, sede di Milano, Sez. 3^, sent. n. 953 del 11/4/2011, abbia ritenuto illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, emesso ai sensi della L. 27/12/1956, n. 1423, qualora non dia adeguatamente conto della pericolosità del destinatario e della sua riconducibilità alle categorie di cui all’art. 1 della legge citata.
Ai fini dell’azione del provvedimento di rimpatrio è, invero, necessario che il soggetto rientri in una delle categorie di persone indicate nel richiamato art. 1, che sia pericoloso per la sicurezza pubblica e che si trovi fuori dal luogo di residenza, con la conseguente illegittimità del provvedimento amministrativo carente della indicazione dei menzionati elementi.
L’intervenuta denuncia per i reati di contraffazione del sigillo dello Stato e uso di sigillo contraffatto, uso di atto falso e usurpazione di titoli ed onori – per essere stato, nel caso concreto, l’agente rinvenuto in possesso di tesserini falsificati, tra i quali uno attestanti l’appartenenza al Servizio Informativo Centrale del Ministero della Difesa, l’altro l’iscrizione all’ordine dei giornalisti, e di una pistola giocattolo priva del tappo rosso – non costituiscono elementi legittimanti l’adozione di un provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio ai sensi della L. 27/12/1956, n. 1423.
Le delineate circostanze, invero, seppure idonee a denotare la sussistenza, nel destinatario, di una personalità incline alla violazione delle regole ed alla predisposizione di false apparenze al fine di procurarsi ingiusti vantaggi, in assenza di ulteriori elementi che facciano in qualche modo presumere che il medesimo sia persona dedita a traffici delittuosi o persona che, per il tenore di vita ingiustificato, rinvenga il proprio sostentamento da proventi delittuosi, non possono, tuttavia, da sole considerarsi decisive al fine di dimostrare la pericolosità del soggetto, come previsto dalla L. 27/12/1956, n. 1423.
La derivata carenza di circostanze significative che consentano di comprendere a quale delle categorie di persone pericolose indicate dalla richiamata legge sia ascrivibile il destinatario del provvedimento amministrativo ne determina la illegittimità per difetto di motivazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *