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Propaganda elettorale diretta: eliminazione

Le norme originarie per la disciplina della propaganda elettorale, così come risultano dalla legge n. 212 del 1956 e dalla legge n. 130 del 1975, si occupano delle forme tipiche tradizionali della propaganda stessa, tra le quali si inserisce in primo luogo l’affissione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti, avvisi, etc., volti a influire direttamente o indirettamente sugli elettori nel corso di una competizione elettorale; la legge prevede che questo materiale debba essere affisso in “appositi spazi” (art. 1 – comma 1).

 

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