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Permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici: fruizione

Rendiamo disponibile di seguito un nuovo orientamento applicativo ARAN (CFL33 datato 30 ottobre 2018) che illustra alcuni aspetti di novità contenuti nel nuovo CCNL Funzioni Locali sottoscritto lo scorso 21 maggio 2018.

L’art.35, comma 5, del CCNL delle Funzioni Locali del 21 maggio 2018 stabilisce che i permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, ove fruiti cumulativamente per una intera giornata lavorativa, comportano una riduzione del monte ore annuo di 18 ore a disposizione del dipendente pari alla durata dell’orario di lavoro che il dipendente stesso avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. Come raccordare tale disciplina con le assenze previste dall’art.55-septies, comma 5-ter, del d.lgs.n.165/2001, per le quali non è previsto alcuna limitazione annuale? Come applicare la regola del riproporzionamento delle ore annuali di permesso spettanti al dipendente nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale?

Ecco la risposta dell’ARAN:

“È necessario preliminarmente chiarire che l’art. 35 del CCNL del 21.5.2018 introduce un’organica ed esaustiva disciplina in materia di “assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici”, che non si pone in contrasto, né su un piano diverso, rispetto alla previsione normativa dell’art. 55-septies del d.lgs. 165/2001”.

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