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Osservatorio Legge 241/1990 - Accesso agli atti e obbligo di conservazione delle copie dei documenti

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a conservare la copia dei documenti inviati ai privati, i quali potrebbero non averne più la disponibilità per le ragioni più diverse, come ad esempio nel caso di distruzione o semplice smarrimento. Nei citati casi le amministrazioni devono essere pronte a consentire l’accesso ai predetti cittadini ed a rilasciare copia dei suddetti documenti.
È quanto ha statuito il TAR Campania, Napoli, Sez. V, con l’ordinanza n. 5521 del 17 settembre 2018.

Il caso di specie
Nel caso affrontato alcuni Centri Medici avevano adito il Tribunale a seguito di una loro richiesta di accesso inoltrata ad una ASL, non accolta.
La richiesta di accesso riguardava gli atti relativi:
– ai procedimenti di affidamento delle prestazioni afferenti alle cure domiciliari nel territorio a favore di una Società Cooperativa;
– ai contratti stipulati nel tempo dalla ASL con la Società Cooperativa, relativi all’erogazione delle prestazioni afferenti alle cure domiciliari;
– agli atti di proroga e/o rinnovo dell’affidamento alla Società Cooperativa delle prestazioni afferenti alle cure domiciliari nel territorio della ASL;
– a tutti gli atti relativi all’erogazione, diretta o tramite privati, delle prestazioni afferenti alle cure domiciliari nel territorio della ASL, a partire da una certa data, fino alla data recata nell’istanza ostensiva.

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